La responsabilità vettoriale relativa al trasporto marittimo internazionale è trattata dalla Convenzione dell’Aia – Bruxelles. Le regole in essa contenute prescrivono, genericamente, una ragionevole diligenza nella preparazione della nave e nella protezione delle merci imbarcate.
In sintesi, il vettore marittimo internazionale:
- in caso di danni o perdita del carico, non è responsabile in tutte le seguenti circostanze:
- atti di negligenza o colpa del capitano, dei marinai, del pilota, o dei preposti del vettore nella navigazione o nell’amministrazione della nave (cosiddetta “colpa nautica”). In base alle nuove Regole di Rotterdam, al momento ancora aperte alla firma degli Stati interessati, la colpa nautica sarà eliminata e la responsabilità di eventuali negligenze dell’equipaggio ricadranno sul vettore
- incendio, tranne se causato da fatto o colpa grave del vettore
- rischi, pericoli e infortuni del mare o di altre acque navigabili
- cause di forza maggiore (atto di Dio)
- fatti di guerra
- fatto di pubblici nemici
- arresto o costrizione di principi, governanti o popolo, o sequestro giudiziario
- restrizione di quarantena
- atto od omissione del caricatore o del proprietario delle merci, del suo agente o del suo rappresentante
- scioperi o serrate o sospensioni o limitazioni di lavoro, qualunque ne sia la cagione, tanto parzialmente che completamente
- tumulti e sommosse civili
- salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o beni in mare
- calo in volume o in peso o qualsiasi altra perdita o danno risultante da vizio occulto, dalla natura speciale o dal vizio proprio delle merci
- insufficienza d’imballaggio
- insufficienza o non corrispondenza di marche “shipping marks”
- vizi occulti della merce
- qualsiasi altra causa non derivata da fatto o colpa del vettore o da fatto o colpa degli agenti o preposti del vettore. L’onere della prova peserà su chi reclama questa eccezione.
- in caso di ritardo, non è menzionato il termine oltre il quale scatta la ritardata consegna, quindi tale danno non prevede risarcimento. La riforma di questo punto rientra tra le modifiche previste dalle Regole di Rotterdam
- la perdita della merce scatta una volta decorsi 3 mesi dal giorno di consegna prestabilito senza che della merce si abbiano notizie
- in caso di dolo o colpa grave o in caso di dichiarazione del valore della merce è previsto il risarcimento integrale
- se non stabilito diversamente in fase di contrattazione e se non occorrono le situazioni citate nel punto precedente, il limite di risarcimento per danni o perdita della merce è fissato a 666,67 DSP (circa 750 €) per collo o unità andata perduta e a 2 DSP (circa 2,25 €) per kg lordo di merce avariata o perduta
- se il porto di partenza, arrivo o transito si trova negli Stati Uniti, il limite massimo per la responsabilità vettoriale è fissato a 500 dollari per ogni collo o unità perduta (Paramount Clause).
Sono inoltre da tenere presenti i seguenti Termini per le riserve e Termini di prescrizione:
- la contestazione per vizi apparenti va effettuata alla consegna
- la contestazione per vizi occulti va effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla consegna
- la prescrizione scatta dopo 12 mesi e si interrompe solo con una azione legale. Si può chiedere proroga al termine di prescrizione con dichiarazione dell’avente diritto.