Regole nella definizione della forma di pagamento
- Informarsi circa l’affidabilità e la solvibilità della controparte estera e/o del proprio partner;
- non lasciare alla controparte estera piena discrezionalità di scegliere e definire la condizione di pagamento;
- andare alla trattativa con la controparte estera già preparato circa le possibili soluzioni di pagamento;
- definire in modo preciso la forma tecnica di pagamento usando una terminologia appropriata;
- concordare, nel caso di credito documentario, il contenuto/articolazione dello stesso, vincolando la consegna della merce a decorrere dalla data della notifica;
- concordare la data entro cui dovrà pervenire l’eventuale garanzia bancaria o la Stand by Letter of credit ed il loro contenuto;
- fissare il tempo (la scadenza) in cui il pagamento dovrà essere effettuato e le modalità del relativo trasferimento valutario;
- indicare la banca presso cui dovrà pervenire il pagamento dall’estero, precisandone le coordinate bancarie (IBAN, BIC Code, ecc.);
- informarsi circa la banca che l’acquirente estero utilizzerà per il trasferimento dell’importo;
- precisare chi dovrà pagare le spese e le commissioni bancarie (banca italiana e banca estera) relative all’operazione oggetto della trattativa;
- valutare la moneta/divisa contrattuale per gestire, poi, l’eventuale rischio di cambio;
- ricordarsi che, nel caso in cui la transazione sia espressa in valuta estera, la stessa sarà negoziata dalla banca al cambio del giorno di negoziazione;
- non dimenticare le dirette implicazioni che la condizione di pagamento ha con i termini di consegna della merce (Ex works, Fca, Fob, Cfr, Cif, ecc.) e con i documenti, soprattutto nei pagamenti contro presentazione degli stessi (incassi e crediti documentari);
- dare forma scritta agli accordi presi utilizzando testi standard da adattare di volta in volta alle singole operazioni.
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