Riguardo al momento in cui dovrà avvenire il pagamento si potrà concordare che il pagamento sia effettuato prima (pagamento anticipato), dopo (pagamento posticipato) o contestualmente alla consegna della merce (pagamento contestuale), oppure in forma mista, cioè con pagamento in parte anticipato, in parte alla consegna e, in parte, posticipato.
È sicuramente la condizione da preferire per il venditore in quanto lo stesso spedirà la merce ordinata dal compratore soltanto quando l’importo relativo alla fornitura gli sarà stato accreditato in via definitiva e liberatoria sul conto corrente.
In tal caso il venditore non è, così, esposto ad alcun rischio di mancato pagamento, mentre il compratore potrebbe nutrire dei “dubbi” circa la spedizione della merce.
Il compratore che si trovi in questa situazione potrebbe, cautelarsi dal suddetto rischio chiedendo al venditore di far aprire a suo favore una garanzia di restituzione del pagamento anticipato denominata in inglese “Advance payment guarantee” con la quale la banca si impegna a riconoscere al compratore l’importo pagato anticipatamente nel caso di mancata spedizione della merce.
È la situazione che preferisce il compratore, in quanto riceve la merce ordinata prima di eseguire il pagamento a favore del venditore. In questo caso è il venditore che si accolla tutti i rischi: deve produrre la merce, metterla a disposizione del compratore nel luogo e nei termini concordati e spedirla fino a destinazione.
Con il pagamento posticipato rispetto alla spedizione della merce, il venditore è esposto al rischio di mancato pagamento a causa di inadempienza del compratore (che potrebbe non pagare o pagare in ritardo) oppure a causa di inadempienza del paese in cui risiede il compratore (rischio Paese). Il pagamento posticipato rispetto alla fornitura è senz’altro la forma più diffusa e, proprio per i rischi cui è esposto il venditore, richiede che la definizione della condizione di pagamento sia effettuata con attenzione per ridurre o superare i predetti rischi adottando, a seconda dei casi, strumenti di cautela che possono essere di tipo assicurativo oppure di tipo bancario.
Con riferimento agli strumenti di tipo bancario, il venditore può richiedere al proprio cliente di farsi rilasciare da primaria banca una garanzia di pagamento (Payment guarantee), a tutela del rischio di mancato pagamento oppure una Standby Letter of credit che assolve alle stesse funzioni del Payment guarantee.
La dilazione di pagamento concessa, i termini di rimborso, il tasso di interesse implicito o esplicito applicato alla dilazione, devono, inoltre, essere considerati in modo da non pregiudicare l’equilibrio finanziario dell’impresa
Il pagamento contestuale, conosciuto con il termine “contrassegno”, ma anche con il termine inglese “Cash on delivery”, in sigla COD si ha quando la consegna della merce è vincolata all’avvenuto pagamento della fornitura che dovrà avvenire con trasferimento dell’importo via Swift. L’avvenuto pagamento lo si avrà soltanto quando l’importo viene accreditato sul conto corrente del beneficiario in via definitiva. Non basta, quindi, la dimostrazione dell’avvenuta esecuzione del pagamento per avere certezza dello stesso. Il COD, che è utilizzato soprattutto per le spedizioni via camion in ambito europeo, è una modalità di regolamento che suggerirebbe al venditore la gestione del trasporto fino a destino, evitando così, di lasciarla alla parte compratrice, soprattutto se l’oggetto della vendita consiste in prodotti non standardizzati, adottando una regola Incoterms® di consegna della merce del tipo CPT/CIP-CFR/CIF e DAP (vedasi capitolo 03.06.01 e 03.06.02).