L’origine del credito documentario è da ricercarsi nella prima metà dell’ottocento, anche se alcuni studi individuano nelle “Commercial Letter of credit”, già in uso nel lontano medioevo, i probabili antenati dell’operazione.
Fortemente legati all’attività bancaria in senso moderno, si affermano soltanto nella prima metà dell’ottocento quando si sviluppano gli scambi internazionali di merci soprattutto tra i Paesi europei, le Americhe e i Paesi asiatici. A quel tempo nascono le prime banche di accettazione londinesi e nel commercio con le Americhe si diffonde l’uso in base al quale il venditore spediva la merce solo quando una banca assumeva l’impegno a pagare l’importo a presentazione dei documenti conformi.
La conformità dei documenti, condizione per l’esecuzione dell’impegno a pagare da parte delle banche non era, però, sottoposta a regole comuni, tanto da rappresentare il punto di maggiore criticità dell’intera operazione.
Accadde, così, che nel 1920 trentacinque banche americane, in occasione della conferenza tenuta dai banchieri di New York (sull’esempio di quanto già fatto nel 1919 in Finlandia), elaborarono le prime “regole comuni” che spinsero la gran parte dei Paesi europei a fare altrettanto con regole non dissimili.
Se tali “regole” contribuirono a superare una serie di problemi, erano pur tuttavia ben lungi dal fornire una prassi universalmente standardizzata.
Si arrivò così ad un regolamento redatto ad Amsterdam nel 1929, cui seguirà la prima vera uniformità di condotta, raggiunta ad opera della Camera di Commercio Internazionale (CCI) con l’adozione, nella conferenza di Vienna del 1933, delle “Regole ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari” opuscolo n. 82 che, sotto il nome di “Regole di Vienna”, vennero adottate dalla maggior parte dei Paesi europei ed extra europei (ad eccezione del Regno Unito, che preferì seguire le proprie prassi nazionali).
Al fine di adattare le norme alla continua evoluzione degli strumenti usati nel commercio internazionale, si susseguirono numerose revisioni delle stesse fino ad arrivare all’attuale pubblicazione n. 600 del 1° luglio 2007, denominata Norme ed Usi Uniformi relative ai Crediti Documentari in sigla NUU, anche conosciuta con l’acronimo inglese UCP da Uniform Customs and Practice for documentary credits.
Tale normativa, nel disciplinare i “Criteri generali per l’esame dei documenti” fissa il principio che al fine di una presentazione conforme, gli stessi debbono risultare conformi ai termini e alle condizioni del credito secondo quella che viene chiamata Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU) raccolta nella pubblicazione n. 745 della CCI.