Considerato che le direttive summenzionate sono state recepite in maniera piuttosto difforme dagli Stati membri, la risposta è tutt’altro che semplice e andrà, nel dettaglio, verificata caso per caso. Possiamo però individuare alcuni elementi chiave, già dalle Direttive, per capire quando un datore di lavoro, ad esempio italiano, sia effettivamente tenuto a svolgere le attività che di seguito vedremo.
In primo luogo, è bene chiarire che il distacco transnazionale si applica a tutte le ipotesi di “invio” (posting nella versione inglese delle normative comunitarie) temporaneo di un lavoratore, a prescindere dall’istituto civilistico della normativa italiana che regola il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore (es. distacco o trasferta). Successivo paragrafo
Inoltre, l’art. 1, paragrafo 3, della Direttiva 96/71/CE specifica che il distacco transazionale trova applicazione quando l’impresa inviante: