L’adempimento principale è rappresentato dal rispetto di un nucleo di norme vincolanti dello Stato membro ospitante volte a proteggere i lavoratori e a raggiungere gli obiettivi indicati in premessa.
L’art. 3 della Direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva 2018/957/UE (applicabile dal 30 luglio 2020), indica che i datori di lavoro distaccanti devono garantire le condizioni di lavoro e di occupazione dello Stato membro ospitante relative alle seguenti materie:
- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- ferie annuali minime retribuite;
- retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per straordinari; questo punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
- condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
- salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- misure di protezione per quanto riguarda le condizioni di lavoro delle donne gestanti o puerpere, dei bambini e dei giovani;
- parità di trattamento tra uomini e donne e altre disposizioni in materia di non discriminazione;
- le condizioni di alloggio dei lavoratori, qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori al di fuori del loro luogo di lavoro abituale;
- indennità o rimborsi spese per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio dei lavoratori lontani da casa per motivi professionali. Questo punto si applica esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da lavoratori distaccati qualora gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro nel cui territorio sono distaccati e fare da esso ritorno, ovvero qualora siano inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro da tale abituale luogo di lavoro verso un altro luogo di lavoro.