Ai sensi dell’art. 1 par. 1 del D.L. 317/1987, “i lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:
Tale previsione, inizialmente applicabile solo in favore dei cittadini italiani, è stata estesa, in osservanza del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e, successivamente, anche ai lavoratori extracomunitari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
L’obbligo di contribuzione in Italia esiste indipendentemente dal fatto che la normativa estera preveda una ulteriore contribuzione. Per far fronte a tale possibile doppio costo, l’art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 prevede che “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate”.