Regolamento CE n. 883/2004 (Applicabile non solo ai Paesi membri dell’UE, ma anche alla Svizzera e i Paesi appartenenti allo SEE Norvegia, Islanda e Lichtenstein) si definisce “completo” in quanto prevede, nel suo campo di applicazione oggettivo, tutti gli eventi previsti dalla normativa italiana, in particolare:
Gli accordi (quasi totalità degli Accordi e Convenzioni stipulati dall’Italia con Paesi Extra-UE) che hanno nel loro campo di applicazione oggettivo solo una parte dei citati eventi, invece, si definiscono “parziali”.