09.11.01

Campo di applicazione oggettivo

Regolamento CE n. 883/2004 (Applicabile non solo ai Paesi membri dell’UE, ma anche alla Svizzera e i Paesi appartenenti allo SEE Norvegia, Islanda e Lichtenstein)  si definisce “completo” in quanto prevede, nel suo campo di applicazione oggettivo, tutti gli eventi previsti dalla normativa italiana, in particolare:

  1. le prestazioni di malattia; 
  2. le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
  3. le prestazioni d’invalidità;
  4. le prestazioni di vecchiaia;
  5. le prestazioni per i superstiti;
  6. le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
  7. gli assegni in caso di morte;
  8. le prestazioni di disoccupazione;
  9. le prestazioni di pensionamento anticipato;
  10. le prestazioni familiari.

Gli accordi (quasi totalità degli Accordi e Convenzioni stipulati dall’Italia con Paesi Extra-UE) che hanno nel loro campo di applicazione oggettivo solo una parte dei citati eventi, invece, si definiscono “parziali”.