08.09.03

Triangolazioni extracomunitarie

Caso n. 1: L’operatore italiano IT1 (primo cedente) vende a un cliente statunitense US (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Italia ad IT2 (destinatario finale).

 

  • IT1 emette fattura con IVA al cliente statunitense US;
  • IT2 riceve la fattura dall’operatore statunitense US ed emette autofattura ex art. 17 co. 2 del DPR 633/1972 con l’IVA italiana, registrandola sia in acquisti che in vendite;

All’operatore statunitense US converrebbe nominare un rappresentante fiscale in Italia per non perdere l’IVA addebitatagli. In questa ipotesi il rappresentante fiscale in Italia si troverà in una potenziale situazione di cronicità di credito IVA (da chiedere a rimborso).

 

Caso n. 2: L’operatore italiano IT1 (primo cedente) vende a un cliente italiano IT2 (promotore della triangolazione), e su incarico del medesimo invia i beni direttamente negli Stati Uniti all’operatore statunitense US (destinatario finale).

 

  • IT1 emette fattura a IT2 “non imponibile” ex art. 8 co. 1, lett. a) trattandosi di triangolazione all’esportazione (e curando il trasporto all’estero). In alternativa può utilizzare l’art. 8 co. 1 lett. b) impegnando IT2 ad esportare i beni entro 90 giorni;
  • IT2 emette fattura nei confronti dell’operatore statunitense US “non imponibile” ex art. 8, trattandosi di esportazione triangolare.

 

Caso n. 3: L’operatore statunitense US (primo cedente) vende a un cliente italiano IT1 (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente all’operatore italiano IT2 (destinatario finale).

 

  • IT1 emette fattura a IT2 “fuori campo IVA” ex art. 7-bis del DPR 633/1972;
  • IT2 assolve l’IVA italiana in dogana e registra la bolletta doganale.

 

Caso n. 4: L’operatore italiano IT (primo cedente) vende a un cliente statunitense US (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Svizzera all’operatore CH (destinatario finale).

 

In questa operazione il fornitore IT deve emettere fattura di esportazione, “non imponibile” IVA ex art. 8 del DPR 633/1972. Naturalmente, occorre verificare le condizioni dell’esportazione diretta o indiretta.

 

Caso n. 5: L’operatore statunitense US (primo cedente) vende a un cliente italiano IT (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Svizzera all’operatore CH (destinatario finale).

 

In questa operazione IT acquista beni da un operatore extracomunitario e li rivende in territorio extra-UE. IT riceve fattura “fuori campo Iva” dall’operatore statunitense US. Successivamente, IT emette fattura all’operatore svizzero CH “fuori campo Iva” ex art. 7-bis DPR 63319/72 (assenza del presupposto della territorialità).

 

Caso n. 6: L’operatore statunitense US (primo cedente) vende a un cliente svizzero CH (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Italia all’operatore IT (destinatario finale).

 

In questa operazione, IT acquirente finale deve assolvere l’IVA in dogana al momento dell’importazione dei beni. Inoltre, IT registrerà sul registro IVA acquisti la bolla doganale di importazione, mentre la fattura del fornitore svizzero sarà registrata in contabilità generale per evidenziare il debito nei confronti del fornitore CH.

 

Caso n. 7: L’operatore italiano IT (primo cedente) vende a un cliente francese FR (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Svizzera all’operatore CH (destinatario finale).

 

In questo caso l’operazione non è una cessione intracomunitaria in quanto i beni non transitano da un paese UE ad un altro. Trattasi di operazione di esportazione. A seconda della modalità di trasporto dei beni si possono verificare le seguenti casistiche:

  • IT emette fattura all’operatore FR “non imponibile” ex art. 8 co. 1, lett. a) essendo assimilata ad una esportazione (esportazione diretta se IT effettua il trasporto);
  • se, invece, IT consegna la merce in Italia all’operatore FR che cura l’esportazione, IT emette fattura “non imponibile” ex art. 8 co. 1 lett. b). Tuttavia, occorre rispettare le condizioni poste dall’art. 8 per verificare l’operazione di esportazione “impropria” (vedi Esportazioni improprie di cui al precedente paragrafo 8.5.1);
  • se, infine, IT consegna la merce in Italia all’operatore CH, IT deve emettere fattura a FR con IVA italiana 22%.

 

Caso n. 8: L’operatore italiano IT (primo cedente) vende a un cliente statunitense US (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Francia all’operatore FR (destinatario finale).

 

In questa operazione IT emette fattura all’operatore statunitense US con IVA italiana 22%, in quanto questa operazione non è una cessione intracomunitaria. A sua volta l’operatore US non può recuperare l’IVA addebitata. L’operatore US per evitare questa situazione può nominare rappresentante fiscale in Italia. Nel caso gli scenari possibili sono i seguenti:

  • nomina del rappresentante fiscale in Italia. L’operazione si trasforma in una triangolazione, con IT che emette fattura non imponibile ex art. 58 del DL 331/1993 ed il rappresentante fiscale che effettua una cessione intracomunitaria;
  • nomina del rappresentante fiscale in Francia. In questo caso IT emette fattura non imponibile ex art. 41 del DL 331/1993;
  • nomina del rappresentante fiscale in altro paese UE. In questo caso IT emette sempre fattura non imponibile ex art. 41 del DL 331/1993.

 

Caso n. 9: L’operatore francese FR (primo cedente) vende a un cliente italiano IT (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Svizzera all’operatore CH (destinatario finale).

 

In questa operazione il promotore IT non effettua un acquisto intracomunitario (in quanto, ai sensi dell’art.
38 co. 2 del DL 331/93, è necessario che il bene venga spedito o trasportato nel territorio dello Stato italiano da altro Stato membro dal cedente o dall’acquirente o da terzi per loro conto) e non effettua un’esportazione. Più in dettaglio:

  • IT effettua una cessione fuori campo IVA in Italia, trattandosi di beni che si trovano in Francia al momento della cessione (art. 7-bis del DPR 633/1972);
  • IT non compila l’elenco INTRA per l’acquisto da FR in quanto non effettua un acquisto intracomunitario ma un acquisto fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-bis DPR 633/1972;
  • IT a sua volta emette fattura a CH fuori campo IVA ex art. 7-bis del DPR 633/1972.

 

Caso n. 10: L’operatore statunitense US (primo cedente) vende a un cliente italiano IT (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Francia all’operatore FR (destinatario finale).

 

In questa operazione la cessione di beni da IT a FR è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA in quanto riguarda beni esistenti in territorio extracomunitario che entrano in zona UE. In questo caso, quindi, il promotore dell’operazione IT deve emettere fattura a FR fuori campo IVA ex art. 7-bis del DPR 633/1972. Naturalmente, FR deve assolvere l’IVA in dogana sui beni provenienti dagli Stati Uniti.

 

Caso n. 11: L’operatore statunitense US (primo cedente) vende a un cliente francese FR (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Italia all’operatore IT (destinatario finale).

 

In questa operazione FR emette fattura ad IT senza applicazione di IVA tedesca. IT non integra la fattura perché assolve l’IVA italiana in dogana all’atto dello sdoganamento. Se lo sdoganamento venisse effettuato da FR, quest’ultimo dovrebbe nominare un rappresentante fiscale in Italia il quale emetterebbe fattura senza IVA e IT applicherebbe il reverse charge.

 

Caso n. 12: L’operatore francese FR (primo cedente) vende a un cliente statunitense US (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Italia all’operatore IT (destinatario finale.)

 

In questa operazione il cliente finale IT deve emettere autofattura ex art. 17, co. 2 del DPR 633/1972 per la fattura ricevuta dal promotore della triangolazione US. L’autofattura deve essere registrata seguendo il meccanismo del reverse charge.

Per il promotore della triangolazione US potrebbe essere opportuno nominare un rappresentante fiscale. Le casistiche a disposizione ed i relativi effetti ai fini IVA possono essere così schematizzati:

  • nomina del rappresentante fiscale nel paese del fornitore (FR). In questo caso si realizza una triangolazione comunitaria. Il cliente IT effettua un acquisto intracomunitario;
  • nomina del rappresentante fiscale in Italia. In questo caso IT acquista da operatore italiano, ma il soggetto statunitense US deve emettere fattura per il tramite del proprio rappresentante fiscale, per la quale il cliente IT deve emettere autofattura applicando l’IVA con il meccanismo del reverse charge;
  • nomina del rappresentante fiscale in un altro paese UE. In questo caso l’operazione diventa una classica triangolazione comunitaria.