Caso n. 1: L’operatore italiano IT1 (primo cedente) vende a un cliente statunitense US (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Italia ad IT2 (destinatario finale). |
All’operatore statunitense US converrebbe nominare un rappresentante fiscale in Italia per non perdere l’IVA addebitatagli. In questa ipotesi il rappresentante fiscale in Italia si troverà in una potenziale situazione di cronicità di credito IVA (da chiedere a rimborso).
Caso n. 2: L’operatore italiano IT1 (primo cedente) vende a un cliente italiano IT2 (promotore della triangolazione), e su incarico del medesimo invia i beni direttamente negli Stati Uniti all’operatore statunitense US (destinatario finale). |
Caso n. 3: L’operatore statunitense US (primo cedente) vende a un cliente italiano IT1 (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente all’operatore italiano IT2 (destinatario finale). |
Caso n. 4: L’operatore italiano IT (primo cedente) vende a un cliente statunitense US (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Svizzera all’operatore CH (destinatario finale). |
In questa operazione il fornitore IT deve emettere fattura di esportazione, “non imponibile” IVA ex art. 8 del DPR 633/1972. Naturalmente, occorre verificare le condizioni dell’esportazione diretta o indiretta.
Caso n. 5: L’operatore statunitense US (primo cedente) vende a un cliente italiano IT (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Svizzera all’operatore CH (destinatario finale). |
In questa operazione IT acquista beni da un operatore extracomunitario e li rivende in territorio extra-UE. IT riceve fattura “fuori campo Iva” dall’operatore statunitense US. Successivamente, IT emette fattura all’operatore svizzero CH “fuori campo Iva” ex art. 7-bis DPR 63319/72 (assenza del presupposto della territorialità).
Caso n. 6: L’operatore statunitense US (primo cedente) vende a un cliente svizzero CH (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Italia all’operatore IT (destinatario finale). |
In questa operazione, IT acquirente finale deve assolvere l’IVA in dogana al momento dell’importazione dei beni. Inoltre, IT registrerà sul registro IVA acquisti la bolla doganale di importazione, mentre la fattura del fornitore svizzero sarà registrata in contabilità generale per evidenziare il debito nei confronti del fornitore CH.
Caso n. 7: L’operatore italiano IT (primo cedente) vende a un cliente francese FR (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Svizzera all’operatore CH (destinatario finale). |
In questo caso l’operazione non è una cessione intracomunitaria in quanto i beni non transitano da un paese UE ad un altro. Trattasi di operazione di esportazione. A seconda della modalità di trasporto dei beni si possono verificare le seguenti casistiche:
Caso n. 8: L’operatore italiano IT (primo cedente) vende a un cliente statunitense US (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Francia all’operatore FR (destinatario finale). |
In questa operazione IT emette fattura all’operatore statunitense US con IVA italiana 22%, in quanto questa operazione non è una cessione intracomunitaria. A sua volta l’operatore US non può recuperare l’IVA addebitata. L’operatore US per evitare questa situazione può nominare rappresentante fiscale in Italia. Nel caso gli scenari possibili sono i seguenti:
Caso n. 9: L’operatore francese FR (primo cedente) vende a un cliente italiano IT (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Svizzera all’operatore CH (destinatario finale). |
In questa operazione il promotore IT non effettua un acquisto intracomunitario (in quanto, ai sensi dell’art.
38 co. 2 del DL 331/93, è necessario che il bene venga spedito o trasportato nel territorio dello Stato italiano da altro Stato membro dal cedente o dall’acquirente o da terzi per loro conto) e non effettua un’esportazione. Più in dettaglio:
Caso n. 10: L’operatore statunitense US (primo cedente) vende a un cliente italiano IT (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Francia all’operatore FR (destinatario finale). |
In questa operazione la cessione di beni da IT a FR è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA in quanto riguarda beni esistenti in territorio extracomunitario che entrano in zona UE. In questo caso, quindi, il promotore dell’operazione IT deve emettere fattura a FR fuori campo IVA ex art. 7-bis del DPR 633/1972. Naturalmente, FR deve assolvere l’IVA in dogana sui beni provenienti dagli Stati Uniti.
Caso n. 11: L’operatore statunitense US (primo cedente) vende a un cliente francese FR (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Italia all’operatore IT (destinatario finale). |
In questa operazione FR emette fattura ad IT senza applicazione di IVA tedesca. IT non integra la fattura perché assolve l’IVA italiana in dogana all’atto dello sdoganamento. Se lo sdoganamento venisse effettuato da FR, quest’ultimo dovrebbe nominare un rappresentante fiscale in Italia il quale emetterebbe fattura senza IVA e IT applicherebbe il reverse charge.
Caso n. 12: L’operatore francese FR (primo cedente) vende a un cliente statunitense US (promotore della triangolazione) e su incarico del medesimo invia i beni direttamente in Italia all’operatore IT (destinatario finale.) |
In questa operazione il cliente finale IT deve emettere autofattura ex art. 17, co. 2 del DPR 633/1972 per la fattura ricevuta dal promotore della triangolazione US. L’autofattura deve essere registrata seguendo il meccanismo del reverse charge.
Per il promotore della triangolazione US potrebbe essere opportuno nominare un rappresentante fiscale. Le casistiche a disposizione ed i relativi effetti ai fini IVA possono essere così schematizzati: