Nell’esecuzione di lavori o commesse all’estero occorre spesso confrontarsi con il regime fiscale di altri Paesi che, in maniera più o meno sistematica, introducono forme di prelievo fiscale (ritenute) cui assoggettare le imprese che, a vario titolo, intrattengono rapporti commerciali a livello locale.
In presenza di una Convenzione bilaterale, stipulata secondo il modello OCSE, queste forme di prelievo possono essere, in alcuni casi, disapplicate. Infatti, in base all’articolo 7 delle maggior parte delle Convenzioni bilaterali stipulate dell’Italia, il reddito d’impresa prodotto dalla società italiana nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza della stessa, salvo specifiche disposizione convenzionali.
Tuttavia, se la Convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusiva all’Italia quale Stato di residenza, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente all’atto del pagamento delle fatture addebitategli non può essere oggetto di credito d’imposta in Italia ex art. 165 TUIR e diventerebbe un costo aggiuntivo per la società.
Per neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e in quello di residenza, la società può attivare la procedura per la richiesta di rimborso della ritenuta versata nello Stato estero.
Laddove una impresa italiana generasse il medesimo reddito in uno Stato senza Convenzione con l’Italia, è previsto il riconoscimento del credito di imposta sulle ritenute subite nei soli casi in cui viene assoggettato a tassazione, nel Paese estero, un reddito che, se prodotto in Italia da un non residente, sarebbe stato ivi tassato ex art. 23 TUIR (risoluzione 147/E/2007). Qualora le eventuali ritenute subite non potessero essere portate a scomputo dall’Ires/Irpef italiana, l’impresa italiana subirebbe la ritenuta senza che essa possa essere recuperata secondo il meccanismo dell’art. 165 del TUIR. In tale caso, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E/2015, la ritenuta estera applicata sarebbe deducibile dalla base imponibile Ires/Irpef (ai fini Irap resterebbe comunque un costo indeducibile in quanto da contabilizzare tra le imposte sul reddito).