Il 1° luglio 2021 è diventato operativo il sistema OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo (Regime OSS UE).
Possono accedere al regime UE
Il regime include:
Il regime OSS (UE) introduce un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, detti TTE) ricomprende le vendite a distanza intra-UE di beni ed i servizi resi a consumatori finali intra-UE.
Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:
Nelle vendite a distanza il nuovo articolo 40 co. 4 del DL 331/1993 (modificato ad opera del D.Lgs. 83/2021), richiede la verifica del limite complessivo dell’unica soglia di euro 10.000 (per tutti i Paesi UE) al di sopra del quale occorre versare l’IVA del paese di destinazione.
È possibile scegliere di registrarsi all’OSS anche se non si supera la soglia; in tal caso la decisione è vincolante per due anni civili. In ogni caso, non appena viene superata la soglia annua di 10.000 euro, si applica la disposizione generale e l’IVA sarà dovuta nello Stato membro del destinatario per i servizi TTE e nello Stato membro nel quale i beni sono spediti o trasportati in caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Tale soglia interessa le prestazioni transfrontaliere di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni ma non le prestazioni di altri tipi di servizi svolte a favore di destinatari nell’UE che richiedono sempre l’applicazione dell’Iva. Si pensi ad esempio all’installazione di un impianto di climatizzazione presso un’abitazione privata in Germania, fatturato ad un consumatore finale: richiede l’applicazione dell’Iva francese in base all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a) D.P.R. 633/1972, indipendentemente dall’importo.