Si tratta, tra l’atro, delle prestazioni di servizi di intermediazione di cui all’art. 9 n. 7) relative:
- a beni in importazione, in esportazione o in transito, in base ai quali ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che la destinazione doganale deve essere già stata attribuita al momento dell’effettuazione dell’intermediazione, risoluzione n. 420248 del 30.06.1980
- a trasporti internazionali di persone o di beni;
- ai noleggi e alle locazioni di mezzi di trasporto di cui all’art. 9 n. 3);
- ad operazioni effettuate fuori del territorio dell’UE.
Le intermediazioni seguono la regola generale di territorialità dei servizi di cui all’art. 7-ter con l’unica eccezione di quelle effettuate in nome e per conto di clienti non soggetti passivi che sono invece attratte dal luogo dell’operazione intermediata. Pertanto, nelle intermediazioni B2B:
- se il committente è stabilito all’estero, l’operazione non è territorialmente rilevante ex art. 7-ter del DPR 633/1972;
- se il committente è stabilito in Italia, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e risulterà:
- imponibile nella generalità dei casi;
- non imponibile ex art. 9 n. 7 del DPR 633/1972 nei casi sopra elencarti.