08.08.03

Servizi connessi agli scambi internazionali

I servizi internazionali, ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/1972, sono operazioni “non imponibili”, concorrono alla formazione del plafond, e si classificano in trasporti internazionali e gli altri servizi connessi con gli scambi internazionali, tra i quali sono ricomprese le intermediazioni.

L’applicazione del trattamento di non imponibilità IVA presuppone che la prestazione sia territorialmente rilevante in Italia, diversamente la prestazione sarebbe fuori campo IVA. 

 

Formazione del Plafond

Come stabilito nel comma 2, il plafond da art. 9:

  • Si forma solo ove dette prestazioni siano effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (il beneficio non opera per le operazioni occasionali);
  • È generalmente utilizzabile solo per l’effettuazione di acquisti interni (o intracomunitari) con la sola eccezione dei servizi di cui al n. 9), che generano plafond utilizzabile anche per le importazioni.