I servizi internazionali, ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/1972, sono operazioni “non imponibili”, concorrono alla formazione del plafond, e si classificano in trasporti internazionali e gli altri servizi connessi con gli scambi internazionali, tra i quali sono ricomprese le intermediazioni.
L’applicazione del trattamento di non imponibilità IVA presuppone che la prestazione sia territorialmente rilevante in Italia, diversamente la prestazione sarebbe fuori campo IVA.
Formazione del PlafondCome stabilito nel comma 2, il plafond da art. 9:
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