08.03.02

Emissione e registrazione della fattura intra-UE

L’art. 46 comma 2 del DL 331/1993 prevede che la fattura intracomunitaria per cessioni di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’annotazione di “operazione non imponibile” e del riferimento normativo; dovrà essere inoltre necessariamente riportato anche il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario dallo Stato membro di appartenenza.

In base alla formulazione dell’art. 39 del DL 331/1993 una cessione intra-UE si considera effettuata nel momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia al cessionario UE; solo nel caso in cui venga anticipatamente emessa la fattura allora l’operazione si considera effettuata alla data di emissione limitatamente all’importo fatturato.

Da mettere in evidenza, rispetto a quanto siamo abituati a fare per le operazioni nazionali è che non assume rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo al fine di determinare il momento di effettuazione delle operazioni; questo significa che se prima dell’invio dei beni ho ricevuto un acconto sul prezzo di vendita non sono tenuto all’emissione della fattura.

Come detto la fattura deve contenere obbligatoriamente la dicitura “operazione non imponibile” e il riferimento normativo “art. 41 DL 331/1993”.

Una volta emessa la fattura questa deve essere registrata nel registro IVA delle fatture emesse: secondo quanto stabilito dall’art. 47 comma 4 del DL 331/1993 le fatture relative alle cessioni intracomunitarie vanno distintamente annotate secondo l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione. Quindi, la possibilità di differire l’emissione (e la registrazione) della fattura al giorno 15 del mese successivo è solo una proroga “formale” in quanto la fattura deve comunque partecipare alla liquidazione periodica nel corretto mese di competenza ovvero nel mese in cui si è verificato il momento impositivo.

 

Esempio 

La società italiana ALFA S.r.l.:

  • in data 01.11.2021 riceve un ordine per la vendita di un macchinario dalla società francese BETA SARL per un valore complessivo di euro 10.000;
  • in data 15.11.2021 riceve dalla società francese un bonifico a titolo di acconto per un importo di euro 2.000;
  • in data 20.11.2021 invia il bene in Francia;
  • in data 2.12.2022 riceve dal cliente francese conferma dell’avvenuta consegna del macchinario;
  • in data 30.12.2021 riceve il bonifico a saldo di euro 8.000.

Da un punto di vista fiscale l’operazione si considera effettuata in data 20.11.2021, al momento dell’inizio del trasporto del bene verso il cliente UE: la fattura deve essere emessa entro il 15.12.2021, registrata entro il 15.12.2021 ma con riferimento al mese di novembre, rientrando tra le operazioni di competenza di tale periodo.