Costituiscono importazioni le introduzioni in Italia di beni provenienti da Paesi extra-UE che non risultino già immessi in libera pratica (“importati”) in un altro paese membro della comunità.
Secondo l’arti. 1 del DPR 633/1972 assumono rilievo ai fini IVA le “importazioni da chiunque effettuate”. Pertanto, ogni importazione di beni all’interno del territorio UE è operazione che, generalmente, è soggetta all’applicazione dell’IVA.
Le importazioni sono operazioni assoggettate ad IVA anche nel caso in cui vengano poste in essere da operatori privati.
La qualifica del soggetto importatore è, quindi, irrilevante con la conseguenza che gli importatori:
Di norma, l’imposta è assolta direttamente in dogana all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato da parte del soggetto che presenta la dichiarazione doganale.
L’art. 67 del DPR 633/1972 definisce quali sono quelle operazioni che, ai fini IVA, costituiscono “importazioni”, ovvero:
Ai sensi dell’art. 68 co. 1, del DPR 633/1972, non sono soggette ad IVA le seguenti tipologie di operazioni che costituiscono “importazione”:
Base imponibile
L’ammontare dell’imposta relativa all’importazione è determinato applicando le aliquote Iva previste dall’art. 16 del DPR 633/1972 per la cessione degli stessi beni sul territorio italiano. La base imponibile deve essere, invece, determinata ai sensi dell’art. 69 del DPR 633/1972 tenendo conto dei seguenti elementi:
Inoltre, l’art.70 del DPR 633/1972 prevede che “l’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione”. Il versamento dell’IVA in caso di importazione di beni deve essere eseguito in Dogana da parte del proprietario della merce o dal soggetto tramite il quale si effettua l’importazione (spedizioniere). In ogni caso, il momento di effettuazione delle importazioni (al quale corrisponde l’esigibilità dell’imposta) coincide con il momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Tale momento coincide, di regola, con l’accettazione della dichiarazione in Dogana.
Bolletta doganale (cd. “DAU”)
Viene predisposta dal soggetto proprietario dei beni o dallo spedizioniere. È il documento rilevante ai fini IVA, sulla base del quale viene esercitato il diritto alla detrazione (annotazione nel registro IVA acquisti).
Fattura del fornitore estero
Viene registrata ai soli fini della contabilità generale, per rilevare il costo di acquisto della merce e il debito verso il fornitore. Non evidenzia alcun importo IVA.
Fattura dello spedizioniere
Lo spedizioniere normalmente anticipa l’IVA, i dazi e le spese di sdoganamento e le rifattura al cliente, unitamente alla propria prestazione. La fattura potrà contenere, a seconda dei casi, le seguenti causali IVA:
Nel caso in cui le operazioni doganali vengano eseguite da un operatore straniero (che non può emettere fattura rilevante ai fini dell’IVA italiana) e siano poste a carico dell’importatore italiano questi le deve “autofatturare” (non imponibile ex art. 9 del DPR 633/1972). Non è invece previsto alcun obbligo per gli importi esclusi ex art. 15 del DPR 633/1972.