Per effetto del maxi-emendamento al DL 146/2021, le regole per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere cambiano dal 1° luglio 2022 (la decorrenza era prima fissata nel 1° gennaio 2022).
Operazioni fino al 30 giugno 2022
Attualmente e fino al 30 giugno 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.
Le specifiche tecniche allegato al provvedimento il provvedimento n. 89757/2018 disciplinano due modalità alternative di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, di cui:
Operazioni effettuate dal 1° luglio 2022
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, a partire dal 1° luglio 2022 verrà utilizzato un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Sul punto, le specifiche tecniche precisano che:
Sono previsti termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive:
Si ricorda che l’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione applicabile dal 1° luglio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze. |
Si fa infine presente che è entrato in vigore il D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni) che, all’art. 12, stabilisce:
“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Pertanto, gli acquisti di beni e servizi cd. fuori campo IVA per difetto del requisito della territorialità (si pensi, ad esempio, agli articoli 7-bis o 7-quater del D.P.R. n. 633/1972) non dovranno essere certificati tramite l’adempimento in commento.
L’obbligo, dunque, rimarrà per i soli acquisti di beni e servizi fuori campo IVA per difetto del requisito territoriale aventi importo superiore a 5.000 euro.