08.04.04

Modalità di iscrizione al VIES

I soggetti che intendono effettuare operazioni intra-UE devono ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con successiva iscrizione nell’archivio informatico dei soggetti Iva operanti in ambito comunitario (VIES), se in possesso dei requisiti richiesti. L’obbligo riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.

Per iscriversi al VIES vi sono due modalità diverse a seconda che il soggetto passivo IVA inizi l’attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo.

I soggetti che iniziano un’attività devono compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli:

  • AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

I soggetti che sono già in attività devono utilizzare le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (se abilitati ad Entratel/Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato. 

Non è più possibile chiedere l’iscrizione al VIES con la presentazione dell’apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o mediante PEC.

Qualsiasi sia la modalità adottata, l’opzione ha effetto immediato, a partire dal momento della richiesta della partita IVA ovvero della ricezione telematica della richiesta di iscrizione al VIES. Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria posizione nella banca dati VIES utilizzando il servizio di verifica online (vedi 8.4.3).