08.04.01

Integrazioni e registrazione degli acquisti intra-UE

L’operatore italiano riceve, in relazione a tale operazione, una fattura senza l’applicazione dell’IVA e dovrà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DL 331/1993:

  • numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione nel caso in cui tali valori siano espressi in valuta estera, nonché indicare l’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile in vigore in Italia per quell’operazione. L’integrazione deve essere fatta sulla stessa fattura estera;
  • annotare (registrare) la fattura, previa integrazione con i dati indicati in precedenza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa ma con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA delle fatture emesse secondo l’ordine della numerazione. L’operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del mese nel quale la fattura è ricevuta;
  • annotare (registrare) la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione eventualmente spettante.

Nel caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione è necessario:

  • emettere, entro il giorno 15 del  terzo mese successivo un’autofattura in un unico esemplare;
  • registrare l’autofattura, entro il termine di emissione, nel registro delle fatture emesse e successivamente anche in quello delle fatture di acquisto per detrarre l’IVA.

Anche per gli acquisti intracomunitari è necessario individuare con esattezza il momento di effettuazione dell’operazione, per poter procedere alla regolarizzazione nel caso di mancato ricevimento della fattura da parte dell’operatore comunitario.

Come per le cessioni, anche un acquisto si considera effettuato all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dalla Stato UE di provenienza: solo se anticipatamente a tale evento viene emessa in tutto o in parte la fattura allora l’acquisto di considera effettuato alla data di emissione della fattura da parte dell’operatore UE. Non assume rilevanza il pagamento anticipato, totale o parziale, del corrispettivo.

 

Esempio 

Ipotizziamo di effettuare un acquisto in data 15.09.2021 (data di inizio del trasporto):

  • se riceviamo la fattura entro il 30.09.2021 allora possiamo registrarla entro il 15.10.2021 con riferimento al mese di settembre;
  • se riceviamo la fattura in data 3.10.2021 (primo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) allora possiamo registrarla entro il 15.11.2021 con riferimento al mese di ottobre;
  • se riceviamo la fattura in data 10.11.2021 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) allora possiamo registrarla entro il 15.12.2021 con riferimento al mese di novembre;
  • se non riceviamo la fattura entro il 30.11.2021 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) allora necessariamente dobbiamo emettere un’autofattura entro il 15.12.2021 (terzo mese successivo) e registrarla entro tale termine ma con riferimento al mese di novembre.