08.04.05

La cancellazione dal VIES può avvenire:

  • per volontà del soggetto interessato, che intende pertanto di retrocedere dall’opzione prima espressa. In questo caso bisogna utilizzare le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (se abilitati ad Entratel/Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato. L’Ufficio provvederà all’esclusione dal VIES al momento della ricezione della comunicazione di recesso;
  • ovvero d’ufficio, a seguito:
    • dell’esito negativo dell’attività di controllo circa la correttezza e completezza dei dati forniti;
    • della mancata presentazione dei modd. Intra per 4 trimestri consecutivi.

In quest’ultimo caso (mancata presentazione dei modd. Intra per 4 trimestri consecutivi) la norma presume che non si intenda più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all’interessato, procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES. La cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo dalla comunicazione da parte dell’Ufficio competente.

Secondo quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, con circolare 31/E/2014, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e l’effettiva cancellazione dal VIES, l’operatore interessato al mantenimento potrà rivolgersi all’Ufficio competente alternativamente:

  • fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento;
  • fornendo adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare;
  • manifestando l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

L’eventuale esclusione, in ogni caso, secondo quanto indicato dal comunicato stampa di ieri, non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento nella banca dati VIES, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.