Sono cosi definibili i prodotti che sono elencati negli accordi di libero scambio e nel Disposizioni di attuazione del Codice (Reg. 2454/93); possono essere dichiarati di origine preferenziale se soddisfano i requisiti ivi elencati:
Qualora il prodotto “interamente ottenuto” venisse acquistato da un fornitore comunitario, per avere la certezza dell’origine dello stesso, servirà la “dichiarazione del fornitore” come stabilito dall’allegato (es.22-16) del Regolamento di Esecuzione 2447/15, se ne riporta un fac-simile. |
Legenda Japan
In merito alla corretta compilazione indicare, a seconda del caso, uno o più dei seguenti codici;
«A» per prodotto interamente ottenuto
«B» per prodotto fabbricato esclusivamente a partire da materiali originari comunitari
«C» per prodotto fabbricato a partire da materiali non originari in ottemperanza alle regole previste nell’allegato 3-B), con le seguenti informazioni supplementari sulla prescrizione specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto;
«1» per la modifica della regola di classificazione tariffaria;
«2» per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;
«3» per una regola specifica relativa al processo di produzione; o
«4» in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell’appendice 3-B-1 (inerenti alcuni veicoli e loro parti)
«D» in caso di applicazione del cumulo
«E» in caso venga applicata la regola di tolleranza.