L’art. 31 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015, stabilisce che un prodotto in cui l’intero processo di lavorazione sia avvenuto all’interno di un unico Paese detenga l’origine di quel Paese, come ad esempio:
- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).
Qualora il prodotto “interamente ottenuto” venisse acquistato, per avere la certezza dell’origine dello stesso, servirà un’autodichiarazione del fornitore che potrà avvenire direttamente in fattura oppure su qualunque altro documento.