Al fine di calcolare gli oneri doganali vengono presi come riferimento gli “elementi dell’accertamento” ovvero i dati essenziali per poter calcolare i diritti doganali e poter importare in via definitiva la merce. Gli elementi dell’accertamento doganale sono:
Con il termine “qualità” si intende un codice numerico che decodifica la descrizione doganale della merce (codice doganale) già oggetto di analisi del primo paragrafo del presente capitolo.
Si tende a sottolineare, però, che in fase di importazione è meglio definita come “codice TARIC” poiché composto da dieci cifre; è stabilita in base alle caratteristiche del prodotto importato ed individua la tipologia di dazio e la relativa aliquota per il calcolo dell’imposizione daziaria.
Il controllo della quantità deve essere effettuato mediante raffronto tra i dati riportati nel packing list e i dati riportati nelle caselle 35 e 38 della dichiarazione/bolletta doganale.
Indica il peso dei prodotti oggetto d’importazione.
L’origine si riferisce al luogo in cui la merce è stata prodotta e non al luogo da dove essa perviene. L’argomento sarà trattato nel prosieguo del capitolo.
Con l’elemento “valore effettivo”, delle merci dichiarato in dogana, si intende il “valore di transazione”, ossia il “prezzo effettivamente pagato o da pagare” per la compravendita della merce (valore franco fabbrica di cui all’ Art.70 CDU Reg. 952/2013).
Il “valore effettivo” risulta quindi essere la base per il calcolo degli oneri doganali utili a consentire lo “sdoganamento” della merce. (Tale definizione esclude quindi qualsiasi possibilità di utilizzare “valori fittizi” che hanno il palese scopo di evadere gli oneri doganali.)
A tale valore devono poi essere aggiunti:
Si riporta un esempio pratico di come avvengono i calcoli atti allo sdoganamento della merce avente come prodotto oggetto di importazione codice doganale : 84229090, con percentuale daziaria: 1.7%.
La base imponibile IVA viene calcolata includendo i seguenti elementi:
Altre caselle che l’importatore dovrebbe verificare all’interno del DAU prima di effettuarne la registrazione in contabilità, che direttamente esulano dagli elementi dell’accertamento prima esaminati sono:
Indicare: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo dell’importatore, comprensivo del proprio codice EORI.
indicare il termine di resa utilizzato (Incoterms® 2020) che deve essere coerente con la documentazione presentata e gli accordi contrattuali posti in essere.
Nella prima suddivisione indicare il codice della moneta di fatturazione adottando il codice delle monete.
Nella seconda suddivisione indicare l’importo fatturato per l’insieme delle merci dichiarate.
Indicare il codice corrispondente all’eventuale trattamento daziario preferenziale richiesto per le merci.
La presente casella accoglie un numero di informazioni variabile a seconda dell’operazione, del soggetto importatore e della documentazione presentata.
Per facilitare la comprensione dei relativi codici indicati nel campo 44, si riporta di seguito uno schema riassuntivo