Le Autorità Doganali, su richiesta dei singoli soggetti economici, hanno la funzione di rilasciare dei pareri in merito alla classificazione doganale dei singoli prodotti. Solamente il presente esposto risulta essere vincolante poichè previsto e disciplinato dal Regolamento UE n.952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), dal Regolamento delegato UE n.2446/2015 (RD), dal Regolamento delegato transitorio UE n.341/2016 (RDT), dal Regolamento di esecuzione UE n.2447/2015 (RE) e dalle Linee guida amministrative sulla gestione del sistema delle ITV.
Tali decisioni attestano la corretta attribuzione della nomenclatura combinata (con tutte le conseguenze che ne derivano, come ad esempio l’individuazione del dazio corretto, la possibile presenza di restrizione etc.) e tutelano l’impresa da possibili futuri controlli dell’autorità doganale, relativi ad una corretta classificazione del prodotto.
L’ITV può essere richiesta da un qualunque soggetto in possesso di un codice EORI – Economic Operator Registration and Identification: numero di registrazione e identificazione degli operatori economici univoco in tutta l’Unione Europea, assegnato dall’autorità doganale a una società o a una persona fisica per l’importazione e l’esportazione di beni. Rappresenta un codice alfanumerico univoco per la registrazione e l’identificazione degli operatori economici e delle altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati membri dell’Unione Europea. (es. IT 12345678999) mediante il portale telematico “General Trader Portal” accessibile tramite il seguente link: https://customs.ec.europa.eu/gtp/
L’stanza ha una valenza di 3 anni ed al suo scadere, con il medesimo modulo, sarà possibile assicurarsi per un ulteriore periodo di tempo di 3 anni, la valenza della nomenclatura combinata associata al prodotto.
È inoltre possibile consultare le ITV rilasciate dalle varie dogane unionali mediante il seguente link https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=en