Lo status di AEO è un’autorizzazione doganale che viene rilasciata dall’ADM ad un operatore economico unionale che dimostra di possedere adeguati standard di professionalità, di competenza e di sicurezza di cui agli articoli da 38 a 41 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) – Reg.(UE) n. 952/2013; articoli da 23 a 30 del Regolamento delegato (RD) – Reg.(UE) n.2015/2446; articoli da 24 a 35 del Regolamento di esecuzione (RE) – Reg.(UE) n. 2015/2447.
Lo status di suddivide in due macro categorie:
I predetti status possono essere richiesti anche unitamente per beneficiare di tutti i vantaggi diretti ed indiretti che di seguito verranno elencati.
I criteri principali per poter effettuare la sopracitata richiesta sono:
L’operatore economico non è obbligato a divenire AEO; si tratta di una scelta autonoma che dipende dalle decisioni strategiche di ogni singola impresa. Per ottenere tale riconoscimento bisognerà depositare un’istanza alla propria dogana di competenza che, dopo una specifica azione di audit, ne valuterà l’eventuale rilascio.
A partire dalla data di accettazione dell’istanza, l’ADM, avrà 120 giorni di tempo per concludere la visita ed ulteriori 60 giorni utili per un’eventuale proroga.
La UE ha sottoscritto accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA) con i principali Paesi al mondo come Stati Uniti, Cina, Svizzera, Norvegia, Giappone e Andorra e molti negoziati ad oggi sono in corso.
I benefici dell’MRA risultano essere i seguenti:
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L’ottenimento dello status di AEO può essere espresso mediante apposito logo su carta intestata o dove lo si ritiene opportuno