02.07

MODELLI CONTRATTUALI E CHECK LISTS

Per gestire in maniera più agile e sicura la contrattualistica internazionale, è sicuramente opportuno che un’impresa si doti di propri modelli contrattuali e check-list contrattuali (per lo meno per le tipologie di contratto maggiormente utilizzate).

Occorre infatti tenere conto che esistono molti modelli contrattuali (di vendita, di appalto, di agenzia, di distribuzione, di procacciamento, etc.) che si possono reperire con facilità. Tuttavia:

  1. non necessariamente un modello contrattuale, ancorché ben fatto, è adeguato alle proprie esigenze;
  2. la grande disponibilità di testi reperibili ovunque, anche gratuitamente su internet, fa sì che spesso ci si approcci alla redazione del contratto in maniera molto superficiale, dando vita a testi confusori, poco comprensibili e formati mettendo insieme clausole scoordinate tra loro.

 

È quindi assolutamente importante:

  1. comprendere l’effetto (giuridico) delle clausole fondamentali e di eventuali loro modifiche;
  2. crearsi una propria check list (o modello) che:
  • definisca le verifiche da compiere,
  • stabilisca che cosa fare in concreto;
  • contenga le clausole standard;
  • eventualmente descriva che cosa accade se non vengono utilizzate le clausole standard.

 

chiarezza

Capita spesso che, nella redazione di un contratto:

  1. si cada nella tentazione di essere “vaghi” su uno specifico aspetto, nella convinzione che si potrà meglio definire lo stesso una volta firmato il contratto, o
  2. si ometta volutamente di affrontare argomenti sui quali si sa di avere posizioni contrapposte, nella convinzione che gli stessi si potranno in qualche modo definire in fase di esecuzione del contratto.

In realtà, la miglior tutela che si può adottare nei propri confronti è quella di formulare il contratto in maniera sufficientemente chiara da non lasciare spazio a dubbi interpretativi. Ciò farà sì che sia le parti in fase di esecuzione del contratto, sia un giudice eventualmente investito di una controversia in merito, non avranno dubbi su quale fosse il significato della specifica clausola.

 

Concretamente, ciò che occorre fare è:
1. Eliminare ambiguità ed incertezze quando possibile
La legge in taluni casi utilizza termini che sono generali ed incerti: ragionevolezza, buona fede, legittimo affidamento, diligenza, buon padre di famiglia, stato dell’arte, colpa grave, grave inadempimento, implicitamente, etc..

Pertanto, quando è possibile si devono eliminare ambiguità ed incertezze con l’impiego di clausole che definiscano in modo preciso gli obblighi delle parti.

2. Evitare clausole che creino confusione
È necessario evitare clausole dal contenuto confuso od oscuro che possano ritorcersi contro nel momento in cui si ha necessità di interpretare il contratto al fine di prevenire o risolvere una lite con l’altra parte.

Formulazioni contrattuali vaghe, che possono facilitare la fase di negoziazione, rischiano in realtà di essere controproducenti in fase di esecuzione del contratto.

3. Evitare clausole inutilmente “tecnico-giuridiche”
È necessario evitare clausole dal contenuto eccessivamente “tecnico-giuridico” o complesso e/o con eccessivi richiami a norme di legge (ad es. ad articoli del codice civile italiano) difficilmente comprensibile agli addetti ai lavori e/o alla controparte straniera.

Queste regole di buon senso valgono per tutte le clausole contrattuali.

 

esaustività

1. Contratto che regola tutti gli aspetti del rapporto
A seconda dei casi, potrebbe essere opportuno redigere un contratto il più possibile completo (cd. “self-regulatory”), vale a dire un contratto che oltre ad elencare diritti ed obblighi delle parti, descriva anche le “procedure” che le parti devono seguire per adempire correttamente al contratto, oltre a soluzioni, rimedi e sanzioni da porre in essere in caso di inadempimento contrattuale.

Attenzione! Completo non significa prolisso e ripetitivo.

2. Rapporto regolato esclusivamente dal contratto
Occorre evitare che la controparte tenti di eccepire, per tentare di dimostrare un vostro inadempimento agli obblighi contrattuali, che il rapporto non è regolato solamente dal contratto bensì anche da tutta la documentazione scambiata in fase negoziale.

È utile inserire nel contratto una clausola la quale escluda l’applicabilità di tutta la documentazione (emails, documenti, cataloghi, brochure, sito internet, etc.) scambiata tra le parti in fase negoziale (ad esempio in relazione alle performance di un determinato impianto, pubblicizzato in sito internet o brochures).

 

Entire Agreement

This Agreement (including all Annexes hereto) sets forth the general understanding of the Parties with respect to the matters covered herein and, except as otherwise provided herein, supersedes all prior agreements, covenants, arrangements, communications, representations and warranties, whether oral or written by any officer, employee or representative of any of the Parties.

 

lingua

Quando il contratto è redatto in più lingue è sempre consigliabile scegliere quale sia la lingua che prevale in caso di contrasto fra i testi.

 

Language

This agreement is drafted in Italian language and in English language. In case of any discrepancy, the Italian text shall prevail over the English text.

 

Se il contratto è scritto in due lingue, non è mai consigliabile prevedere che entrambe le lingue abbiano uguale valore. Soprattutto se non si conosce bene l’altra lingua.

Segue un esempio di clausola da evitare: “This agreement is drafted in Russian language and in English language. In case of any discrepancy, both texts shall have equal value.”

 

clausole vessatorie

Posto che la legge italiana richiede che alcune clausole, particolarmente onerose per una parte e/o inserite all’interno di moduli o formulari dell’altra parte, vengano espressamente accettate per iscritto dalla parte “contro” la quale sono poste, quando il contratto è regolato dalla legge italiana, e soprattutto se la nostra controparte sta sottoscrivendo un nostro modello di contratto, non soggetto a negoziazione, è opportuno ottenere dall’altra parte la doppia firma per l’accettazione delle clausole vessatorie.

Posto che esistono leggi nazionali, diverse dalla legge italiana, che prevedono regole analoghe, quando il contratto è regolato da altra legge è comunque consigliabile identificare, diversamente rispetto al resto del testo, le clausole cd. vessatorie, ad esempio scrivendole in un carattere più grande, oppure in grassetto, oppure in MAIUSCOLO.

 

Express Acceptance of specific clauses of the Agreement

By signing this page of the Agreement, the Agent declares that it has duly read and that it explicitly and expressly accepts the following clauses of the Agreement: ………………