Quando si parla di legge applicabile ci si riferisce alla legge nazionale che disciplina il contratto internazionale.
In ambito nazionale, vale a dire quando il contratto è concluso tra parti aventi identica nazionalità (ad esempio, due imprese aventi sedi in Italia), non si porrà il problema della legge applicabile, la quale sarà la legge nazionale di entrambe le parti (nell’esempio la legge italiana).
In ambito internazionale, invece, vale a dire quando il contratto è concluso tra parti aventi diversa nazionalità (ad esempio, un’impresa avente sede in Italia ed una avente sede in Francia), occorrerà stabilire quale sia la legge nazionale applicabile al contratto.
Ciò in quanto la mancanza di un ordinamento giuridico sovranazionale (come ad es. un “codice civile internazionale” o un “codice internazionale dei contratti”), comporta la necessità di individuare, volta, per volta la legge nazionale (nel precedente esempio, la legge italiana oppure francese) che regolerà il contratto internazionale.
Esistono convenzioni internazionali (vale a dire trattati fra Stati) o norme comunitarie che regolano in modo uniforme determinati contratti internazionali o alcuni aspetti dei contratti.
Tuttavia, si tratta di casi isolati e la grande maggioranza dei contratti che si utilizzano in ambito internazionale non sono regolati da alcun “accordo fra Stati”.
Inoltre, anche nei casi in cui il contratto che si intende stipulare sia disciplinato da una convenzione internazionale, va tenuto presente che:
Costituiscono esempio di convenzioni internazionali o norme comunitarie che regolano “in modo uniforme” determinati contratti internazionali:
In relazione ai contratti “commerciali”, in linea generale esiste il principio della libertà di scelta, vale a dire che le parti sono libere di determinare quale legge debba regolare il contratto.
In assenza di scelta, quindi se il contratto non preveda espressamente quale sia la legge che governa il contratto, come regola di massima (ma esistono varie eccezioni), si applicherà al contratto la legge del Paese che presenta il “collegamento più stretto” con il contratto.
Normalmente, si presume che il contratto presenti un collegamento più stretto con il Paese nel quale risiede o ha sede la parte che deve svolgere la “prestazione caratteristica” del contratto. Come regola generale, l’obbligo di pagamento non rappresenta la prestazione caratteristica di alcun contratto.
Pertanto, generalmente il contratto sarà regolato dalla legge nazionale della parte che svolga una prestazione diversa dal pagamento (ad esempio: in un contratto di vendita, la prestazione caratteristica sarà quella del venditore e non quella del compratore. Pertanto, se il venditore è tedesco e il compratore è italiano, la legge applicabile in mancanza di scelta sarà la legge tedesca).
Per prima cosa occorre valutare se, per la tipologia di contratto che si sta negoziando, possa esistere una «convenienza» nell’applicare la legge italiana o piuttosto la legge straniera.
Se si ha sufficiente potere contrattuale, e se c’è una effettiva convenienza, si proverà ad «imporre» la scelta della legge italiana come legge applicabile al contratto.
Se invece non si ha sufficiente potere contrattuale e/o se c’è una particolare “convenienza” ad applicare la legge italiana al contratto, si potrà:
utilizzare la legge come «merce di scambio», come per esempio “barattando la legge per il giudice” (ad esempio, in un contratto di compravendita nel quale sono venditore, concedo al compratore la sua legge nazionale, ma mi scelgo un modo di risoluzione delle controversie che mi permetta di difendermi adeguatamente in caso di contenzioso).