Posto che la Convenzione di Vienna, con i limiti di cui si dirà, si sostituisce alla normativa nazionale sulla compravendita è bene conoscere i requisiti che ne determinano una automatica applicazione.
Per quanto riguarda il requisito “territoriale”, la Convenzione di Vienna si applica automaticamente ai contratti internazionali di compravendita di beni mobili quando:
Ai fini dell’applicazione della Convenzione di Vienna sarà pertanto necessario che entrambe le parti abbiano le rispettive sedi d’affari in Paesi che abbiano aderito alla convenzione, oppure in alternativa, che le norme di diritto internazionale privato applicabili al contratto individuino come applicabile la legge di un Paese aderente alla convenzione.
Esempio di clausola che, se inserita in un contratto internazionale di compravendita di beni mobili, comporta l’applicazione della Convenzione di Vienna.
“Il presente contratto è regolato dalla legge italiana” |
Si tenga tuttavia presente che, nonostante l’automatismo di cui all’art. 1, le parti sono sempre libere di esercitare la c.d. opting out, cioè di escludere espressamente, facendone espressa menzione nella clausola contrattuale relativa alla legge applicabile, l’applicazione della Convenzione di Vienna.
Esempio di clausola che, se inserita in un contratto internazionale di compravendita di beni mobili, esclude espressamente l’applicazione della Convenzione di Vienna.
“Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (Convenzione di Vienna 1980)”. |
Oltre alla sussistenza del requisito “territoriale”, è necessario appurare anche la sussistenza dei requisiti di natura oggettiva, vale a dire inerenti alla tipologia di prodotto compravenduto.
La Convenzione di Vienna si applica ai contratti di vendita relativi a beni mobili. Ne deriva che, concretamente, la Convenzione di Vienna non si applicherà al contratto internazionale di compravendita qualora: