Le definizioni che seguono aiutano a prendere dimestichezza con il mondo variegato dell’assicurazione crediti all’esportazione. Esse sono trasversali ai vari prodotti offerti dalle società del settore e hanno una valenza generale. Il loro scopo è quello di fornire un orientamento e dare dei punti di riferimento nella scelta del prodotto più adatto alle sue esigenze. A tal fine proviamo a conoscere e ad analizzare il “linguaggio” dell’Assicurazione dei crediti:
Rappresenta una clausola del contratto di assicurazione che permette di derogare o di integrare o di regolamentare alcuni aspetti riguardanti la polizza assicurativa sulla base di specifiche esigenze dell’assicurato.
L’Assicurato può cedere il diritto all’indennizzo, derivante da una polizza assicurativa, a favore di una terza parte, quale ad esempio, una banca che gli concede un finanziamento a valere su fatture la cui scadenza non è ancora maturata. La cessione di tali diritti è subordinata all’approvazione da parte della compagnia.
Il contratto di assicurazione dei crediti, che trova disciplina agli articoli 1882 e seguenti del Codice Civile (vedasi paragrafo 06.01), viene stipulato dal creditore nel proprio interesse (e non dal debitore nell’interesse e per conto del creditore). In base al contratto di assicurazione dei crediti, l’Assicuratore e, quindi, la compagnia assicurativa specializzata nel ramo crediti, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere mediante indennizzo l’Assicurato, cioè l’impresa esportatrice (l’assicurato), nei limiti e alle condizioni convenute nella polizza assicurativa, del danno derivante dal prodursi di un sinistro, nel caso rappresentato dal mancato pagamento in via definitiva, in tutto o in parte, del credito derivante dalla vendita di beni e/o servizi da parte del debitore. Deve essere stipulato per iscritto a fini probatori; ha di solito durata annuale e si rinnova tacitamente alla scadenza, salvo disdetta entro i termini contrattuali. Il contratto è stipulato dall’assicurato nel proprio interesse.
Il diritto dell’assicurato all’indennizzo sorgerà soltanto quando verrà accertata l’insolvenza del debitore, cioè l’impossibilità a far fronte al pagamento sia esso di natura commerciale che di natura politica. Viene, quindi, assunto in garanzia il mancato pagamento dovuto a insolvenza di diritto o di fatto.
Rappresenta il periodo di tempo in cui è operativa la garanzia assicurativa rilasciata sui singoli debitori sulla base delle dilazioni di pagamento accordate dall’Assicurato. Eventuali proroghe al pagamento accordato devono essere autorizzate dalla Compagnia assicurativa.
È l’importo massimo entro cui una società di assicurazione accorda la propria garanzia, per ciascun debitore dell’assicurato, dopo aver preso, per ogni debitore, le informazioni commerciali attraverso quella che viene chiamata, in gergo tecnico, l’informativa.
Il limite di fido accordato potrà essere pari al massimale richiesto dall’esportatore, potrà essere inferiore, o, al limite, pari a zero. La copertura assicurativa varrà, pertanto, entro tale limite. A seguito della presentazione del modulo di proposta, la compagnia di assicurazione effettua un’analisi approfondita, in base alle informazioni fornite dall’assicurando e soprattutto in base alle informazioni che la compagnia stessa è in grado di reperire attraverso propri canali, volta alla valutazione del/i nominativo/i segnalato/i dall’assicurando (debitore/i, garante/i), al fine di accertarne il grado di affidabilità e di solvibilità. Tale valutazione è finalizzata a determinare il limite di fido concedibile per ciascun debitore.
È il principio su cui si basa l’assicurazione dei crediti, secondo il quale l’assicurato, in linea generale, deve dichiarare alla Compagnia di assicurazione, la globalità dei propri crediti commerciali, derivanti dall’intero volume d’affari. Il principio di globalità è, comunque, suscettibile di deroghe:
Rappresenta l’importo massimo degli indennizzi che la compagnia di assicurazione è disposta a liquidare all’Assicurato nell’arco di ogni annualità assicurativa.
È il corrispettivo minimo dovuto dall’assicurato per ogni annualità assicurativa da pagarsi, in linea generale, mensilmente oppure trimestralmente.
È la misura, calcolata in percentuale, applicata alla perdita indennizzabile a norma di polizza per determinare l’importo del risarcimento.
Tale valore non rappresenta mai il 100% del valore nominale del Credito non incassato, cioè della perdita realizzata, in quanto qualsiasi compagnia di assicurazione non può coprire il mancato guadagno derivante da un’insolvenza. L’assicurato deve partecipare sempre al rischio nella sua veste di imprenditore, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge. La percentuale di copertura assicurativa varia, in genere, a seconda del tipo di polizza e/o del Paese interessato e si aggira, a puro titolo esemplificativo, intorno all’80-90%, se il compratore risiede in Paesi di 1ª Categoria, e intorno al 70-75% nel caso di Paesi di 2ª categoria,
È il corrispettivo della prestazione assicurativa. Il tasso di premio da applicare è determinato da una serie di variabili che tengono conto delle dimensioni dell’azienda proponente (il fatturato assicurabile), del numero e della tipologia dei suoi clienti, delle dilazioni accordate e delle esposizioni medie e massime, del settore merceologico, della storicità di perdite e contenziosi, del sistema interno di gestione dei crediti e altro ancora. A titolo indicativo si va da un minimo dello 0,30 per cento ad un massimo dell’1,20 per cento sul valore del volume del fatturato assicurabile.
Riguarda il rischio di mancato pagamento causato dal diretto verificarsi di uno o più Eventi Generatori di Sinistro (EGS). Viene assunto in garanzia il mancato pagamento dovuto a:
Rappresenta il verificarsi dell’Evento (rischio) assicurato. Cosa questa che determina la perdita del credito da parte dell’Assicurato.
Conosciuto con la sigla TCS, è il momento in cui il sinistro si intende realizzato, cioè il momento in cui si può dire che il mancato pagamento del credito si è verificato e, quindi, la perdita del credito può intendersi avverata in maniera definitiva. È da tale momento che, considerandosi convenzionalmente conseguita la perdita del credito, l’assicurato ha diritto all’ottenimento dell’indennizzo da parte della compagnia di assicurazione.
È necessario che l’azienda abbia un fatturato assicurabile non inferiore ad un dato importo complessivo che ogni compagnia di assicurazione determina indipendentemente dal mercato in cui le vendite sono destinate.
Significa il trasferimento, da parte dell’Assicurato/esportatore, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti da una Polizza, ad un altro soggetto che vi subentra.