Non tutte le trasformazioni vengono definiti “sufficienti” per poter conferire l’attribuzione dell’origine italiana; alcune lavorazioni vengono definite “insufficienti” in quanto il loro svolgimento non è considerato sostanziale al conferimento dell’origine della merce.
Un elenco di operazioni considerate “minime” è riportato nell’art. 34 del Regolamento Delegato (RD):
- Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- I cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- La presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- L’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- La semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- Lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- Il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).