Nel caso in cui, alla produzione del prodotto avessero contribuito più Paesi bisognerà fare affidamento all’art. 32 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 il quale stabilisce il bisogno di far riferimento alla “ultima trasformazione sostanziale” che viene così descritta “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo. Inoltre è richiesto che tale lavorazione si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante de processo di fabbricazione.”