Debitore (ordinante/mandante) a cui è richiesto il rispetto delle obbligazioni a favore della parte contraente e che darà mandato di emettere la garanzia a favore di un beneficiario;
Contro-garante è la banca che riceve le istruzioni dall’ordinante girandole ad una banca garante nel paese del beneficiario, a cui chiede di emettere la garanzia impegnandosi ad indennizzarla in caso di escussione (richiesta di pagamento);
Garante, cioè, la banca che emette la garanzia a favore del beneficiario direttamente per conto del debitore/ordinante o indirettamente per il tramite del compratore;
Creditore (beneficiario) cioè l’altra parte contraente a favore della quale banca garante emetterà la garanzia assumendosi l’impegno oggetto della garanzia stessa.