Per il venditore/beneficiario riveste un’importanza fondamentale per il buon esito dell’intera operazione, definire in via preventiva tutti gli elementi essenziali oggetto della richiesta di emissione del credito documentario, al fine di poter dare esecuzione all’ordine di acquisto e presentare alla banca, entro la scadenza del credito documentario, i documenti richiesti al fine di un utilizzo corretto, del credito documentario.
Ecco che, allora, diventa di fondamentale importanza quanto segue:
Il compratore, in conformità agli accordi presi con il venditore, darà istruzioni alla propria banca per l’emissione del credito documentario a favore del beneficiario. Soltanto se il compratore/ordinante sarà in grado di offrire adeguate garanzie per la costituzione dei “fondi”, la banca sarà disposta ad emettere il credito documentario.
L’emissione del credito documentario corrisponde al momento in cui una banca, su istruzione del compratore (ordinante), emette il credito a favore del venditore (beneficiario), dandone avviso ad una banca nella piazza del venditore.
Con l’emissione del credito documentario, la banca emittente si assume un impegno inderogabile ad onorare il credito (pagare a vista o ad una data differita o accettare tratte e pagarle a vista o alla scadenza) a condizione, però, che i documenti presentati siano conformi ai termini e alle condizioni del credito, secondo quanto stabilito dalle NUU, più sopra richiamate.
La notifica di un credito documentario corrisponde al momento in cui la banca, che riceve il testo di emissione del credito documentario, informa il beneficiario dell’avvenuta emissione del credito documentario a suo favore, inviandogli una copia dello stesso. La notifica del credito può avvenire:
Come già visto, la conferma di un credito corrisponde al momento in cui una banca, diversa dalla banca emittente, s’impegna direttamente nei confronti del beneficiario, ed autonomamente rispetto all’impegno assunto dalla banca emittente, ad eseguire la prestazione (il pagamento, l’accettazione o la negoziazione), sempre che i documenti presentati siano conformi ai termini e alle condizioni del credito.
Le condizioni che devono verificarsi per avere la conferma sono quattro:
Con la conferma del credito documentario è la stessa banca confermante che si assume l’impegno irrevocabile ad eseguire la prestazione promessa, in aggiunta a quella della banca emittente, eliminando, così, il rischio banca emittente ed il rischio paese. Esaminerà, quindi, i documenti e, se li riscontra conformi, dovrà alla scadenza (a vista o ad una certa data differita) accreditare l’importo al beneficiario, in via definitiva e liberatoria, senza, cioè, possibilità di rivalsa nei confronti del beneficiario. È, senz’altro, la soluzione da seguire quando la fornitura è destinata a paesi “difficili” e la banca emittente risiede in uno di questi paesi “a rischio”.
Modificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o più termini del credito stesso a causa, ad esempio, dell’impossibilità del compratore e/o del venditore di rispettare una o più condizioni fissate nel credito originario.
Perché la modifica produca gli effetti voluti, occorre che ci sia l’accordo di tutte le parti che intervengono nell’operazione (beneficiario, ordinante, banca emittente, banca designata e/o confermante, banca avvisante, eventuali altre parti che dovessero intervenire nell’operazione) e che venga notificata per iscritto dalla banca avvisante, direttamente al beneficiario.
Utilizzare un credito vuol dire presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la prestazione prevista dal credito e, cioè, il pagamento o l’accettazione o la negoziazione.
L’utilizzo del credito implica sempre l’indicazione di quanto segue:
Ricevuti i documenti ad utilizzo del credito, la banca designata, che opera in tale veste, la eventuale banca confermante e la banca emittente, dovranno esaminarli con cura per decidere se accettarli ed eseguire la prestazione oppure rifiutarli e, quindi, non eseguire la prestazione promessa. La prestazione che la banca designata e/o la banca confermante eseguirà a favore del venditore/beneficiario sarà definitiva, senza cioè la possibilità di rivalsa nei confronti del beneficiario.
Questo sta a significare che i documenti presentati dal beneficiario ad utilizzo del credito sono stati riscontrati dalla banca perfettamente corrispondenti ai termini e alle condizioni del credito secondo quanto stabilito dalle NUU della ICC.
Nel caso, invece, dall’esame dei documenti, venissero riscontrate delle discrepanze rispetto a quanto previsto nel credito e dalle NUU (ad esempio, spedizione oltre i termini, luogo di spedizione o di arrivo merce diversi, tardiva presentazione dei documenti, ecc.), gli stessi verranno rifiutati dalle banche che solleveranno delle “riserve”, venendo, così, meno l’impegno irrevocabile assunto originariamente a causa, appunto, della presentazione non conforme dei documenti.
La fase relativa alla presentazione dei documenti è molto importante perché dal controllo che le banche effettueranno, per accertarne la conformità formale alle prescrizioni del credito, dipende l’accettazione o il rifiuto degli stessi e, di conseguenza, l’effettuazione della prestazione promessa. Pertanto, per evitare di perdere gli effetti che derivano da questo mezzo di pagamento, occorrerà seguire alcune regole per la redazione dei documenti al fine di una loro presentazione conforme. I documenti che più frequentemente sono richiesti in un credito documentario, e che variano a seconda del Paese di importazione, dell’oggetto della fornitura e degli obiettivi che le parti vogliono raggiungere, possono essere: la Fattura commerciale, la Distinta degli imballi (Packing list), la Nota dei pesi (Weight list), il Certificato di origine, il Certificato EUR 1, il Certificato di ispezione, la Polizza o il Certificato di assicurazione della merce, il Certificato di presa in carico della merce (Forwarder’s certificate of receipt) e, infine, il documento di trasporto che, a seconda della modalità di trasporto può essere: la Polizza di carico (Bill of Lading), la Lettera di vettura aera (Air way bill o House Air way bill), la Lettera di vettura camionistica (conosciuta con l’acronimo CMR dalla Convenzione che regola il trasporto camionistico), il duplicato della Lettera di vettura ferroviaria, il Documento di trasporto multimodale o combinato.