Il credito documentario, anche denominato “Lettera di credito”, consiste in un impegno irrevocabile assunto dalla banca che lo emette (banca emittente) e da un’eventuale altra banca (banca confermante), su ordine dell’acquirente (ordinante), ad effettuare una certa prestazione, consistente in un pagamento a vista, o in un impegno ad un pagamento differito o ad accettare una tratta emessa dal beneficiario e a pagarla a vista o a scadenza o, ancora, a negoziare (acquistare tratte e/o documenti, anticipando i fondi al beneficiario o concordando di anticiparglieli a scadenza), a favore del venditore (beneficiario), contro presentazione, entro una scadenza (data di validità) dei documenti richiesti, conformi ai termini e alle condizioni indicate nel credito documentario.
Il regolamento tramite credito documentario costituisce, in assoluto, la forma di pagamento che tutela maggiormente entrambe le parti (venditore e compratore).
Il venditore, infatti, se presenta i documenti richiesti dal credito, conformemente alle prescrizioni contenute nel testo di emissione, nelle eventuali modifiche e nel rispetto dei termini, condizioni e modalità di utilizzo prescritte nel medesimo è sicuro di ricevere quanto dovuto.
L’impegno ad onorare il credito (pagare a vista, impegnarsi a pagare ad una certa data di scadenza, accettare tratte e impegnarsi a pagarle alla scadenza), infatti, viene assunto in prima persona da una banca in modo diretto ed autonomo e non è soggetto ad alcuna eccezione o azione da parte dell’ordinante. L’acquirente, dal canto suo, ha la certezza che la banca pagherà solo dopo aver verificato la correttezza dei documenti.
Con tale forma di pagamento, l’impegno della banca si basa esclusivamente sui documenti e non sulle merci e/o servizi ed è, pertanto, condizionato dalla presentazione degli stessi, che dovranno apparire perfettamente conformi a tutti i termini prescritti nel credito e a quanto stabilito dalle Norme ed Usi Uniformi (NUU) relative ai crediti documentari (conosciute anche con l’acronimo inglese UCP – Uniform Customs and Practice), contenute nella pubblicazione 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
Tali norme forniscono un set di regole uniformi nella pratica del credito documentario, che ha permesso di superare i contrasti dovuti a regolamenti e prassi nazionali diffuse nei singoli Paesi.