05.04.04

Suggerimenti pratici e conclusioni

La banca che negozia un assegno bancario estero deve, oltre che provvedere all’esame formale del titolo, per accertarne la regolarità, essere sicura di potersi rivalere sul presentatore dell’assegno qualora, per qualsiasi motivo, la banca estera sulla quale è tratto l’assegno, non provvedesse al pagamento restituendolo impagato o avvertendo che è stata avviata la procedura di “Stop payment”.

Nel caso, invece, di invio dell’assegno al dopo incasso il venditore, presentatore dell’assegno, verrà accreditato dalla banca solamente dopo che quest’ultima avrà ricevuto l’accredito dell’importo.

Indipendentemente dalla modalità di presentazione (per la negoziazione sbf o per l’invio al dopo incasso), l’assegno bancario non garantisce al beneficiario la disponibilità della somma indicata sull’assegno in quanto il conto corrente del traente potrebbe essere “scoperto”, cioè privo di fondi, mentre con l’assegno circolare, essendo la stessa banca ad emetterlo, è quest’ultima che si impegna a pagare garantendo, così, il pagamento con propri mezzi.

Per concludere, si suggerisce di evitare pagamenti a mezzo assegno bancario o, quanto meno, di non trascurare i punti di attenzione riportati al termine del presente capitolo.

 

Punti di attenzione
  • Accettare pagamenti a mezzo assegni bancari solo se non si hanno altre possibilità e, comunque, non accettare mai assegni a pagamento di forniture in Paesi che non siano Paesi occidentali industrializzati dove è assente il “rischio paese”.
  • Accettare assegni per importi che non siano rilevanti e che, comunque, riportino la clausola di non trasferibilità.
  • Valutare attentamente l’affidabilità e la solvibilità della controparte e, se del caso, pensare ad una copertura assicurativa.
  • Non dimenticare che l’accredito dell’importo di un assegno “negoziato presso una banca non è definitivo per il venditore poiché la banca accrediterà al cliente l’importo dell’assegno salvo buon fine (sbf), con valuta di accredito (che varia da 10 a 20 giorni) a partire dalla data di negoziazione dell’assegno, riservandosi sempre e comunque, il diritto di rivalsa in caso di restituzione dell’assegno impagato.
  • Considerare che, quand’anche fosse trascorso parecchio tempo dall’accredito salvo buon fine, l’assegno potrebbe ritornare impagato e, di conseguenza, l’importo accreditato Sbf verrebbe stornato.
  • Ricordarsi del diverso regime giuridico rispetto a quello italiano: nei paesi di “civil law” l’assegno è considerato un titolo di credito, mentre nei paesi di “common law” l’assegno è considerato un “negotiable instrument”.
  • Tener presente, inoltre, che in molte nazioni l’assegno non è considerato titolo “esecutivo”, e che il “protesto”, spesse volte assume un significato diverso da quanto attribuito dal nostro ordinamento giuridico o, ancora, per poterlo levare occorre una sentenza del tribunale del paese dove l’assegno è tratto. Procedura questa che ha un costo a carico del beneficiario dell’assegno non pagato.
  • Tener presente l’incompatibilità con la normativa valutaria del paese del compratore: il pagamento di una importazione a mezzo assegno in alcuni paesi è vietato dalle norme in materia valutaria.
  • Non trascurare i tempi (la velocità), poiché di solito l’assegno arriva dall’estero ed è quindi sottoposto ai tempi di almeno due servizi postali.
  • Non dimenticare mai la sicurezza, in quanto l’assegno può andare smarrito, può essere contraffatto e falsificato da parte di truffatori ben organizzati, in grado di usare tecniche avanzate per manomettere i formulari di assegni e per riprodurli.
  • Considerare, il diverso significato che può avere la “trasferibilitàdell’assegno che, in taluni paesi, assume il significato di una “cessione” del credito.
  • Valutare la possibilità che l’assegno sia inviato “al dopo incasso”, piuttosto che presentato per la negoziazione, Sbf, al fine di conoscere, in tempi brevi, l’esito dello stesso, richiedere il “protesto” in caso di non pagamento e valutare se tentare o meno una eventuale azione di regresso. Nel caso in cui l’incasso dell’assegno bancario vada a buon fine, l’accredito sarà definitivo e non più stornabile, salvo il diritto della banca di rivalsa nei confronti del beneficiario in taluni casi particolari esistenti negli Stati Uniti d’America che permettono al traente/debitore dell’assegno di richiedere la restituzione della somma addebitatagli.