04.08.03

Responsabilità vettoriale – Trasporto marittimo

La responsabilità vettoriale relativa al trasporto marittimo internazionale è trattata dalla Convenzione dell’Aia – Bruxelles. Le regole in essa contenute prescrivono, genericamente, una ragionevole diligenza nella preparazione della nave e nella protezione delle merci imbarcate.

 

In sintesi, il vettore marittimo internazionale:

  • in caso di danni o perdita del carico, non è responsabile in tutte le seguenti circostanze:
    • atti di negligenza o colpa del capitano, dei marinai, del pilota, o dei preposti del vettore nella navigazione o nell’amministrazione della nave (cosiddetta “colpa nautica”). In base alle nuove Regole di Rotterdam, al momento ancora aperte alla firma degli Stati interessati, la colpa nautica sarà eliminata e la responsabilità di eventuali negligenze dell’equipaggio ricadranno sul vettore
    • incendio, tranne se causato da fatto o colpa grave del vettore
    • rischi, pericoli e infortuni del mare o di altre acque navigabili
    • cause di forza maggiore (atto di Dio)
    • fatti di guerra
    • fatto di pubblici nemici
    • arresto o costrizione di principi, governanti o popolo, o sequestro giudiziario
    • restrizione di quarantena
    • atto od omissione del caricatore o del proprietario delle merci, del suo agente o del suo rappresentante
    • scioperi o serrate o sospensioni o limitazioni di lavoro, qualunque ne sia la cagione, tanto parzialmente che completamente
    • tumulti e sommosse civili
    • salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o beni in mare
    • calo in volume o in peso o qualsiasi altra perdita o danno risultante da vizio occulto, dalla natura speciale o dal vizio proprio delle merci
    • insufficienza d’imballaggio
    • insufficienza o non corrispondenza di marche “shipping marks”
    • vizi occulti della merce
    • qualsiasi altra causa non derivata da fatto o colpa del vettore o da fatto o colpa degli agenti o preposti del vettore. L’onere della prova peserà su chi reclama questa eccezione.
  • in caso di ritardo, non è menzionato il termine oltre il quale scatta la ritardata consegna, quindi tale danno non prevede risarcimento. La riforma di questo punto rientra tra le modifiche previste dalle Regole di Rotterdam
  • la perdita della merce scatta una volta decorsi 3 mesi dal giorno di consegna prestabilito senza che della merce si abbiano notizie
  • in caso di dolo o colpa grave o in caso di dichiarazione del valore della merce è previsto il risarcimento integrale
  • se non stabilito diversamente in fase di contrattazione e se non occorrono le situazioni citate nel punto precedente, il limite di risarcimento per danni o perdita della merce è fissato a 666,67 DSP (circa 750 €) per collo o unità andata perduta e a 2 DSP (circa 2,25 €) per kg lordo di merce avariata o perduta
  • se il porto di partenza, arrivo o transito si trova negli Stati Uniti, il limite massimo per la responsabilità vettoriale è fissato a 500 dollari per ogni collo o unità perduta (Paramount Clause).



Sono inoltre da tenere presenti i seguenti Termini per le riserve e Termini di prescrizione:

  • la contestazione per vizi apparenti va effettuata alla consegna
  • la contestazione per vizi occulti va effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla consegna
  • la prescrizione scatta dopo 12 mesi e si interrompe solo con una azione legale. Si può chiedere proroga al termine di prescrizione con dichiarazione dell’avente diritto.