La responsabilità vettoriale relativa al trasporto su gomma è trattata nel Capitolo IV della Convenzione CMR (artt. 17-29), applicabile, come abbiamo visto, nel caso in cui almeno uno tra Paese di partenza della merce e Paese di arrivo aderisca alla Convenzione.
In sintesi, il vettore stradale internazionale:
- è responsabile del ritardo, della perdita parziale o dell’avaria della merce dal momento del ricevimento a quello della riconsegna
- in caso di perdita della merce, il risarcimento si calcola in base al valore della merce, ma con un limite massimo pari a 8,33 unità di conto (= 8,33 DSP – Diritto Speciale di Prelievo, circa 10€) per kg di merce perduta
- in caso di danni alla merce, il risarcimento si calcola sulla base della reale svalutazione della merce danneggiata, considerando come limiti massimi:
- 8,33 DSP per kg totali dell’intera spedizione, se tutto il carico ha subìto un danno grave
- 8,33 DSP per kg totali della merce realmente danneggiata, se solo parte del carico ha subìto un danno grave
- in caso di dolo e colpa grave è tenuto a risarcire integralmente il danno e non si applica il limite di 8,33 unità di conto per kg lordo.
- i limiti non sono da considerare nel caso precedentemente citato, in cui il mittente dichiari un valore della merce superiore al limite o esprima un interesse alla riconsegna, a fronte del pagamento di un supplemento
- per ottenere l’esenzione di responsabilità il vettore deve dimostrare, con onere della prova a suo carico, che ritardi, danni o perdite dipendano da vizi propri della merce, cause di forza maggiore, colpa dell’avente diritto
- Nel caso di trasporti nazionali, il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a Euro 1/kg di peso lordo della merce perduta o avariata.
Sono inoltre da tenere presenti i seguenti Termini per le riserve e Termini di prescrizione:
- elevare riserva significa segnalare sul documento di trasporto eventuali anomalie e/o danni/perdite riguardanti la merce o l’imballaggio, da parte del vettore al mittente, o da parte del vettore successivo al vettore precedente, o da parte del destinatario al vettore o, se sono più d’uno, all’ultimo dei vettori. Lo scopo è quello di agevolare l’identificazione del responsabile degli eventuali danni o delle eventuali perdite durante l’esecuzione del trasporto. Nel caso del trasporto stradale internazionale, il risarcimento non è dovuto se il destinatario non esprime al vettore le proprie riserve in forma scritta:
- al momento della consegna in riferimento ai danni apparenti
- entro 7 giorni dalla consegna in riferimento ai danni occulti
- in seguito alla riserva si può pattuire in via extragiudiziale il risarcimento con il vettore, iniziando formalmente ogni eventuale azione giudiziale entro:
- 1 anno dalla consegna (18 mesi per i trasporti verso Paesi extracomunitari, secondo la legge italiana)
- 3 anni dalla consegna, in caso di perdita o danno causato da dolo o colpa grave del vettore.
- la prescrizione scatta dopo 12 mesi con le modalità previste dall’art. 32 della CMR, dopo 36 mesi in caso di dolo o colpa grave.