Il trasporto marittimo internazionale di merci è disciplinato in prevalenza dalla Convenzione dell’Aja/Bruxelles (Convenzione internazionale per l’unificazione di certe regole in materia di polizza di carico), firmata il 25 agosto 1924, e successivi protocolli:
La Convenzione di Bruxelles è stata approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio 1928.
Tra gli Stati firmatari troviamo Germania, Argentina, Belgio, Cile, Cuba, Danimarca, Islanda, Spagna, Estonia, USA, Finlandia, Francia, UK, Irlanda, India, Ungheria, Italia, Giappone, Lettonia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Croazia, Slovenia, Svezia e Uruguay.
Per ciò che riguarda il campo di applicazione, le norme dell’Aja/Bruxelles si applicano a qualsiasi polizza di carico concernente un trasporto di merce fra porti di due Stati diversi, se si verifica una di queste condizioni:
Inoltre, “il trasporto delle merci copre il tempo che decorre dal momento della caricazione delle merci a bordo della nave fino al loro sbarco della nave”, che equivale a dire che la Convenzione viene applicata solo dal momento in cui le merci attraversano il bordo della nave per essere caricate e fino al momento in cui vengono scaricate.
Parallelamente, è in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci via mare (Regole di Amburgo, 1978), che ha esteso le responsabilità del vettore, elevando i limiti di risarcimento. Questa convenzione ha però ottenuto il consenso solo di Paesi poco influenti nel panorama del commercio marittimo, venendo respinta da quelli di maggior peso (tra i quali l’Italia, dove non è mai stata ratificata).
Dal 23 settembre 2009 è invece aperta alla firma degli Stati la Convenzione sui contratti di trasporto internazionale di merci interamente o parzialmente effettuati via mare (“Regole di Rotterdam“), destinata a sostituire tutte le attuali Convenzioni con norme più moderne e uniformi.