02.09.03

Limiti della Convezione di Vienna

Oltre agli innegabili pregi della Convenzione di Vienna, è opportuno ricordare che tale convezione si scontra con il limite di non fornire una disciplina “esaustiva” della materia, ma anzi di omettere la trattazione di aspetti assolutamente importanti in tema di compravendita internazionale.

Non sono infatti regolamentati dalla Convenzione di Vienna aspetti fondamentali quali, ad esempio, il momento in cui avviene il passaggio di proprietà della merce, le clausole penali, la cessione del credito, la validità e i vizi del consenso, etc.

Tali “lacune” comportano, come conseguenza, che o le parti si accordano per disciplinare espressamente tali aspetti, mediante l’inserimento nel contratto di specifiche clausole, oppure gli stessi verranno disciplinati dalla legge nazionale che risulti applicabile – in via residuale – al singolo contratto.

Per questo motivo, l’applicazione della Convenzione di Vienna non esclude totalmente l’applicabilità delle norme interne dei singoli ordinamenti, le quali si applicheranno, in via residuale, nelle materie non coperte dalla Convenzione di Vienna o dal contratto.

Soprattutto in ragione della non esaustività della Convenzione di Vienna, è sempre raccomandabile, anche qualora si stabilisca che il rapporto di compravendita sarà regolato dalla Convenzione di Vienna, stabilire anche quale sarà la legge applicabile in via sussidiaria (ad. esempio la legge italiana).

Operando in questa maniera, le questioni non direttamente regolate dalla Convenzione di Vienna saranno regolate dalla legge indicata dalle parti come applicabile in via sussidiaria.

 

Esempio di clausola da utilizzare in contratti internazionali di compravendita ai quali si intenda applicare la Convenzione di Vienna:

 

This contract is governed by the United Nations Convention on the International Sales of Goods (Vienna Convention 1980) and, with respect to matters not covered by such Convention, by the laws of Italy.”

“Il presente contratto è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (Convenzione di Vienna 1980) e, per quanto riguarda le questioni non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana”.