Come alternativa alla giurisdizione nazionale ordinaria, e dunque al concetto di “giudice competente” sopra commentato, è in alcuni casi preferibile optare per la definizione di eventuali controversie mediante arbitrato internazionale.
In ambito internazionale, esistono varie convenzioni in materia di arbitrato internazionale, tra le quali la principale è la Convenzione di New York del 1958 (The New York Arbitration Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards, New York, 1958).
La Convenzione di New York riveste una importanza fondamentale in quanto è stata ratificata, al momento della stesura del presente contributo, da ben 169 Paesi. In ogni caso, è possibile consultare in ogni momento l’elenco aggiornato dei Paesi aderenti alla convenzione utilizzando il seguente link:
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2
Semplificando al massimo, gli obblighi principali che la Convenzione di New York ha introdotto per i Paesi aderenti sono i seguenti:
Abbiamo detto che quando le parti hanno inserito nel contratto una clausola arbitrale, i giudici nazionali degli Stati membri coinvolti devono dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e rispettare la scelta delle parti.
Tuttavia, in alcuni Paesi, in particolar modo in relazione a determinate materie, la giurisdizione spetta inderogabilmente ai Giudici locali.
In questi Paesi, solitamente, le norme che attribuiscono competenza esclusiva ai Giudici locali sono norme di applicazione necessaria e, pertanto, prevalgono su disposizioni contrattuali contrastanti.
Per questo motivo, l’eventuale clausola arbitrale inserita nel contratto sarà nulla o inefficace con il rischio che il partner locale, nonostante la presenza della clausola arbitrale, potrà comunque adire il giudice locale, il quale quasi certamente si dichiarerà competente.
In alcune aree geografiche (una su tutte l’area dei Paesi del Golfo) è frequente che la normativa locale qualifichi le controversie in materia di intermediazione commerciale (agenzia, distribuzione e simili) come non arbitrabili, prevedendo che le stesse non possano essere decise mediante arbitrato.
Ciò può accadere anche nel caso in cui il Paese in questione abbia ratificato la Convenzione di New York (come si vedrà, più avanti, in materia di contratti di agenzia).
La scelta tra la giurisdizione nazionale e l’arbitrato internazionale, e dunque la “convenienza” tra uno e l’altro, andrà valutata di volta in volta, in base al contratto che le parti si trovino a sottoscrivere.
Di fatto, esistono una serie di domande che sarà utile porsi allo scopo di individuare la soluzione di volta in volta più “conveniente”: