02.04.03

Modalità di stipula

procedere alla effettiva sottoscrizione del contratto

Capita spesso di vedere contratti non firmati, oppure firmati solamente da una delle parti.

Normalmente, se manca la firma delle parti sul contratto, il rapporto tra le parti non sarà regolato da quel contratto. Tuttavia, è necessario ricordarsi che:

  • il rapporto tra le parti esisterà comunque, semplicemente potrebbe non essere regolato da quel contratto ma dalla legge applicabile allo stesso;
  • il rapporto tra le parti potrebbe anche essere regolato da quel contratto se, dall’insieme delle circostanze, risulterà che le parti lo abbiano comunque accettato e concluso, per fatti concludenti.

Esiste infatti un principio generale di “libertà della forma” in base al quale il contratto potrebbe risultare concluso anche in assenza di apposita sottoscrizione di un testo contrattuale “completo”.

Se il contratto esiste ma non è firmato, occorrerà capire se il rapporto tra le parti sia comunque regolato dal contratto, oppure se lo stesso sia disciplinato dalla legge applicabile (legge nazionale applicabile e/o eventuale convenzione internazionale in materia, ove esistente).

 

sottoscrizione del contratto “a distanza”

Nonostante si sia soliti credere che il contratto debba essere sottoscritto dalle parti contestualmente ed in presenza, in realtà, soprattutto nella prassi internazionale, capita sovente che le parti sottoscrivano il contratto in luoghi e momenti diversi.

Normalmente, dunque, la sottoscrizione del contratto avviene a distanza, con lo scambio di copie firmate scansionate.

Per procedere alla sottoscrizione del contratto a distanza, la soluzione ideale è quella che entrambe le parti stampino e firmino il contratto in ogni pagina (almeno con una sigla), si scambino per email una scansione del contratto firmato e poi inviino all’altra parte, a mezzo posta, l’originale del contratto firmato.

In questo modo, ciascuna parte si ritroverà ad avere in mano una copia del contratto, firmata in originale dall’altro.

Avere in mano il contratto firmato in originale dall’altra parte non è indispensabile, se non nel caso in cui ci si trovi in giudizio e l’altra parte contesti l’autenticità della firma apposta sul contratto.

 

ottenere la firma del legale rappresentante

Di regola, il contratto può essere concluso solamente dal cosiddetto legale rappresentante della società, vale a dire l’amministratore delegato, l’amministratore unico, ecc.

Tuttavia, nella prassi i contratti routinari possono venire conclusi mediante ordine/conferma d’ordine (via email) dagli impiegati amministrativi/commerciali della società, che non sono legali rappresentanti della società.

Se il contratto non è firmato dal legale rappresentante, la società potrà dichiararsi non vincolata dal contratto e, in tal caso, occorrerà capire se il rapporto tra le parti sia comunque regolato dal contratto, oppure se il contratto non possa considerarsi validamente concluso e dunque il rapporto tra le parti sia disciplinato dalla legge applicabile (legge nazionale applicabile e/o eventuale convenzione internazionale in materia, ove esistente).

 

ottenere il contratto firmato in originale

Se la firma non è in originale, sarà più facile per la parte disconoscere la firma e dichiararsi non vincolata dal contratto.

In tal caso, occorrerà capire se il rapporto tra le parti sia comunque regolato dal contratto, oppure se lo stesso sia disciplinato dalla legge applicabile (legge nazionale applicabile e/o eventuale convenzione internazionale in materia, ove esistente).

Pertanto, è sempre consigliabile procurarsi una copia del contratto sottoscritta dall’altra parte in originale.

 

Scheda di sintesi
Cosa fare affinché il contratto possa ritenersi effettivamente concluso

  • Ottenere la firma dell’altra parte sul contratto (in tutte le pagine, inclusi allegati).
  • Accertarsi che la persona che sottoscrive il contratto abbia il potere di vincolare la società.
  • Ottenere il contratto firmato dall’altra parte in originale.