La Direttiva 2014/67/UE ha introdotto obblighi amministrativi e misure di controllo (e relative sanzioni in caso di mancata adozione) a carico del datore di lavoro distaccante al fine di permettere controlli efficaci sulla corretta applicazione della Direttiva 96/71/CE ed, in particolar modo, sul rispetto di quel nucleo di condizioni di lavoro del paese ospitante applicabili ai lavoratori distaccati.
L’articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2014/67/UE prevede i seguenti obblighi a carico del datore di lavoro inviante, prima del distacco:
- inviare una dichiarazione telematica alle autorità nazionali competenti, precedentemente alla prestazione del servizio, attraverso i singoli siti web ufficiali nazionali, contenente le informazioni necessarie per consentire agli ispettori controlli fattuali sul luogo di lavoro;
- designare un rappresentante che funga da collegamento con le autorità competenti dello Stato membro ospitante;
- designare una persona di contatto che possa fungere da rappresentante, attraverso la quale le parti sociali interessate possano cercare di coinvolgere il prestatore di servizi nella contrattazione collettiva all’interno dello Stato membro ospitante.