09.04.01

Rispetto delle condizioni di lavoro dello Stato membro ospitante

L’adempimento principale è rappresentato dal rispetto di un nucleo di norme vincolanti dello Stato membro ospitante volte a proteggere i lavoratori e a raggiungere gli obiettivi indicati in premessa.

L’art. 3 della Direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva 2018/957/UE (applicabile dal 30 luglio 2020), indica che i datori di lavoro distaccanti devono garantire le condizioni di lavoro e di occupazione dello Stato membro ospitante relative alle seguenti materie:

  1. periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
  2. ferie annuali minime retribuite;
  3. retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per straordinari; questo punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
  4. condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
  5. salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  6. misure di protezione per quanto riguarda le condizioni di lavoro delle donne gestanti o puerpere, dei bambini e dei giovani;
  7. parità di trattamento tra uomini e donne e altre disposizioni in materia di non discriminazione;
  8. le condizioni di alloggio dei lavoratori, qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori al di fuori del loro luogo di lavoro abituale;
  9. indennità o rimborsi spese per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio dei lavoratori lontani da casa per motivi professionali. Questo punto si applica esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da lavoratori distaccati qualora gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro nello Stato membro nel cui territorio sono distaccati e fare da esso ritorno, ovvero qualora siano inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro da tale abituale luogo di lavoro verso un altro luogo di lavoro.