08.08.03.03

L’art. 9 co 1 n. 9), del DPR 633/1972 prevede la non imponibilità IVA per i trattamenti di cui all’art. 176 del DPR. 43/1973 (Testo unico delle disposizioni in materia doganale) eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati.

I trattamenti ai quali fa riferimento la norma sono:

  • la lavorazione, compresi il montaggio, l’assiemaggio e l’adattamento ad altre merci;
  • la trasformazione;
  • la riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
  • l’utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l’utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili.

Dal punto di vista territoriale, la non imponibilità in esame si applica alle sole operazioni che si considerano effettuate in Italia. Ciò significa che il committente deve essere un soggetto passivo stabilito in Italia; nell’ambito dei rapporti B2B, infatti, le prestazioni di lavorazione, riparazione e trasformazione sono servizi generici, come tali territorialmente rilevanti nel Paese del committente (circolari n. 37 del 29.07.2011, § 3.2.4, e n. 58 del 31.12.2009, § 1).

Sono, pertanto, irrilevanti agli effetti dell’IVA le prestazioni rese nei confronti di un committente non stabilito nel territorio dello Stato, ancorché la fattispecie sia presa in considerazione dall’art. 9 del DPR 633/1972. Le stesse operazioni non possono quindi essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale e della determinazione del plafond a tal fine spendibile (circolare n. 37/E/2011, § 5).