Ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/1972 sono non imponibili:
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I trasporti hanno regole di tassazione differenti a seconda che si tratti di trasporto di persone o trasporto di beni.
I servizi di trasporto di persone, a norma dell’art. 7-quater lett. b) del DPR 633/1972, sono rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, risultando, viceversa, extraterritoriale la tratta estera. Quindi se il trasporto di persone viene eseguito in parte in Italia e in parte all’estero inforza di un unico contratto, la quota di corrispettivo:
Si segnala che laddove la tratta estera fosse assoggettata ad IVA nel paese estero interessato, sorgerà probabilmente l’obbligo in capo al prestatore nazionale di identificarsi in tale Stato per provvedere ai relativi adempimenti.
La disposizione di cui all’art. 9 n. 2 si applica ai trasporti di beni in:
La non imponibilità dei corrispettivi relativi alle prestazioni qui esaminate opera solo ove le stesse risultino territorialmente rilevanti in Itali in base alle regole previste: