In generale, per la verifica del requisito sostanziale di iscrizione al VIES, il comportamento corretto da porre in essere quando si effettua un’operazione intra-UE può essere così riassunto:
- Effettuare sempre, prima di compiere ogni cessione/prestazione intra-UE (beni o servizi), la verifica VIES della controparte UE tramite il sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it (periodicamente è, inoltre, bene verificare anche la propria iscrizione al VIES, fermo restando che una eventuale cancellazione dovrebbe essere notificata, al soggetto titolare della P.Iva, dall’Agenzia delle Entrate);
- La verifica può portare i seguenti risultati:
- Risultato negativo: “No, numero di partita IVA non valido per transazioni transfrontaliere nell’UE”. In questo caso non è possibile beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ma si dovrà emettere fattura con IVA italiana.
- Risultato positivo: “Sì, partita IVA valida”. In questo caso, se compaiono anche tutti i dati identificativi della controparte (denominazione sociale ed indirizzo), che coincidono con quelli comunicati dal cliente UE per la fatturazione, la verifica si può considerare conclusa avendo l’accortezza di stampare/archiviare la pagina web della verifica, in modo che contenga la data della verifica stessa, allegandola/archiviandola con la fattura emessa.